Superbonus 110% professionisti tecnici: perché sono così importanti le asseverazioni?

I professionisti tecnici sono chiamati ad assolvere un ruolo cruciale in termini di responsabilità asseverazioni. Ecco i dettagli

Simona Conte 04/08/20
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Citando l’ormai celebre art.119 del Decreto Rilancio n.34/2020, che regolamenta il Superbonus 110%, al primo comma si leggono le opere di efficientamento energetico soggette ad agevolazione fiscale, ovvero:

  • lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’immobile con un tetto di spesa di 60 mila euro;
  • interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con determinate caratteristiche stabilite dal decreto, nel limite di spesa di 30 mila euro, sulle parti comuni degli edifici;
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici o con impianti di microgenerazione, anche in questo caso con un tetto di spesa di 30 mila euro, su edifici unifamiliari.

Inoltre il superbonus 110% incentiva la messa in sicurezza sismica degli edifici se gli interventi vengono realizzati nel periodo compreso tra il 1° luglio del 2020 e il 31 dicembre 2021.

Va sottolineato che esiste una gerarchia tra gli interventi, difatti ci sono interventi principali trainanti, che consentono ulteriori interventi secondari trainati (fotovoltaico, accumulo, colonnine di ricarica…) incentivabili solo se associati ad almeno uno degli interventi principali.

Dopo aver fatto un breve excursus sul bonus, focalizziamo l’attenzione su superbonus 110% professionisti tecnici e asseverazioni. Ovvero: quali sono le responsabilità del tecnico professionista legate alle asseverazioni? Quali sono le sanzioni previste in caso di asseverazioni infedeli?  Perché importanti le asseverazioni?

Proviamo a chiarire i dubbi.

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Superbonus 110% professionisti tecnici: responsabilità asseverazioni

I professionisti tecnici sono chiamati ad assolvere un ruolo cruciale in termini di responsabilità asseverazioni.

Con i decreti Mise (ndr – Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni scaricabili a fondo articolo) viene stabilito che i tecnici professionisti che possono rilasciare le asseverazioni sui requisiti tecnici circa gli interventi di risparmio energetico agevolati e la corrispondente congruità delle spese sostenute sono quelli abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali. Parliamo di architetti e ingegneri e geometri (con limitazioni).

I decreti attuativi Superbonus sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020:

DECRETO 6 agosto 2020 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus
DECRETO 6 agosto 2020  – Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus

Sono invece esclusi i certificatori energetici che pur rilasciando l’APE, non possono compilare le asseverazioni perché non iscritti in appositi ordini o collegi professionali e non abilitati alla progettazione di edifici e impianti.

L’APE è un documento prezioso per poter usufruire del superbonus 110%, perchè l’attestato (prodotto prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati) serve a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica ottenuto a seguito dei lavori incentivati (non meno di due classi energetiche o raggiungimento classe più alta).

L’APE, infatti, deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. I professionisti che possono rilasciare gli attestati sono gli ingegneri e gli architetti, a cui si aggiungono molti altri tecnici – tra cui geometri e periti – che possono essere abilitati a seguito di specifici corsi di formazione.

Per quanto riguarda le asseverazioni degli interventi antisismici: la norma indica i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del ministro delle Infrastrutture 58/2017, che fa riferimento ad architetti e ingegneri.

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L’importanza delle asseverazioni

Le asseverazioni sono necessarie sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione al 110%, sia per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o lo sconto in fattura (articolo 121 del Dl 34/2020). Le asseverazione possono interessare gli interventi conclusi o lo stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione.

Le asseverazioni vengono redatte dai tecnici abilitati sui modelli conformi per poi essere trasmesse all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso un nuovo portale informatico, dopo averle sottoscritte, timbrate e digitalizzate. Va precisato che eventuali comunicazioni da parte dell’Enea saranno spedite all’indirizzo Pec del professionista (e non del condominio o del privato) con pieno valore legale.

Circa la regolarità delle dichiarazioni se ne parla al comma 14 dell’articolo 119 del DL Rilancio che descrive le conseguenze delle asseverazioni infedeli.

In tali casi si ha la decadenza dell’agevolazione e per chi rilascia le attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Senza dimenticare l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I tecnici dovranno stipulare una polizza assicurativa non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse. Questo per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’organo preposto al controllo sull’osservanza.

Scarica il DM Asseverazioni Bonus 110% firmato il 3 agosto 2020

Modello di asseverazione stato di avanzamento lavori

Modello di asseverazione stato finale lavori

Scarica il DM Requisiti Tecnici Bonus 110%

Superbonus 110% – software in cloud

Superbonus 110% – Calcolo del beneficio

Obiettivi del software:Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%.Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare gli interventi «trainanti» (o principali);- Verificare la spettanza del super bonus anche per gli interventi «trainati» (o aggiuntivi);- Determinare le detrazioni fiscali spettanti;- Verificare la recuperabilità teorica della detrazione annua rispetto alla propria IRPEF lorda (test di incapienza);- Simulare il costo netto dell’intervento sull’immobile e l’eventuale accollo di spesaNB. La licenza sarà pronta all’utilizzo entro 24 ore dall’acquisto. Verrà inviata un’email automatica con le istruzioni per accedere alla piattaforma.Se il pacchetto da 10 non fosse sufficiente è possibile ricevere un preventivo per un pacchetto multi licenze Superbonus. Contattaci per un preventivo personalizzato.Contatti assistenza:tel 0541 628634e-mail help.superbonus@maggioli.itsito https://calcolosuperbonus110.it

Revisal | 2021 Maggioli Editore

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Superbonus 110% – Checklist Conformità

Obiettivi del software: Abbiamo sviluppato il Software in cloud Check list conformità per facilitare il compito dei professionisti chiamati a rilasciare il visto di conformità fiscale sul credito di imposta collegato ai bonus edilizi. La check list riporta l’elenco dei controlli da effettuare al fine di poter rilasciare il visto di conformità sull’apposita comunicazione da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Il documento è aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021”), la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023. Descrizione prodotto Il software Check list conformità: Recepisce la check list proposta dal CNDCEC per gli interventi di efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico. Fornisce l’elenco completo dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.  Consente di creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli. L’area in cloud potrà essere alimentata direttamente da tutti i soggetti coinvolti nella pratica (architetto, termotecnico, perito, commercialista, fornitori ecc.). Consente di salvare in formato zip l’intero dossier documentale, una volta completato, creando in automatico l’indice dei documenti contenuti. Consente di determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di conformità. Le Check list sono aggiornate con il documento di ricerca FNC del 19.04.2021 Durata della Licenza La licenza è annuale dalla data di acquisto Se il pacchetto da 10 non fosse sufficiente è possibile ricevere un preventivo per un pacchetto multi licenze inviando una email a help.superbonus@maggioli.it tel 0541 628634. A chi è rivolto Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto il software è rivolto a tali soggetti: • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; • i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997. Quali sono i vantaggi Facilità di utilizzo Compilazione guidata Cloud: Si accede al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi. Nessun problema di installazione ed è possibile lavorare in mobilità. Aggiornamenti gratuiti e automatici: il software è interamente in cloud, non richiede installazioni e gli aggiornamenti sono forniti automaticamente senza alcun intervento dell’utente. Stampa del dossier: il software consente la stampa delle carte di lavoro, con i relativi dettagli, in modo da agevolare la condivisione con professionisti e clienti. Teamwork oriented: Possibilità di condividere il software con i soggetti coinvolti nella pratica 110%. In questo modo tutti i componenti del team possono collaborare anche da luoghi differenti   La normativa IL DL 34/2020 ha potenziato le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici (cosiddetto “super bonus 110%). La normativa consente, al fine di evitare il problema di incapienza delle detrazioni rispetto al proprio reddito, di optare per la cessione del credito a soggetti terzi (fornitori o banche) o di richiedere lo sconto diretto sul corrispettivo dei lavori ai fornitori. Per poter optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta è necessario richiedere il rilascio di un visto di conformità del credito spettante da parte di un professionista abilitato. In particolare, il visto dovrà attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista. Per facilitare il compito dei soggetti che devono rilasciare il visto, abbiamo sviluppato questo prodotto che costituisce una checklist-guida per la predisposizione dei controlli necessari per il rilascio del visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020.

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Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

Simona Conte

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