RUP, quale formazione professionale occorre per svolgere questa mansione?

Quella del Rup è una figura che negli anni ha subito cambiamenti e una caratterizzazione tecnica, amministrativa e gestionale, fondamentale per la coordinazione di tutte le fasi del processo appalti. Un ruolo manageriale che per poter essere svolto, richiede specifici requisiti di professionalità ed un’adeguata esperienza relativamente al tipo di opera da realizzare.
NOMINA DEL RUP
In coerenza con quanto prescritto dalla legge 241/1990, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un Rup per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il Rup deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il Rup deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
Il Rup, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). E’, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
COMPITI DEL RUP IN GENERALE
Da quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Rup vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP PER APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI
Il Rup deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:
1 – alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Rup o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
2 – nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.
Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:
A – per gli importi inferiori a 1.000.000 di euro il Rup deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
B – per gli importi pari o superiori a 1.000.000 di euro il Rup e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di Rup i tecnici in possesso di diploma di geometra/ tecnico delle costruzioni purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
C – per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del codice, il Rup deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla precedente lettera B), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del codice, il Rup dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c) del precedente elenco anche la qualifica di project manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.
Il testo e le immagini dell’articolo sono estratti da:

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni
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