

Si preannuncia come un vero e proprio cambiamento di prospettiva sul tema delle distanze di edilizia. Stiamo parlando del nuovo articolo 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001), introdotto dal Decreto del Fare, recentemente diventato Legge dello Stato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.
Più precisamente l’articolo 2-bis è rubricato come “deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”. Il titolo appare improprio in quanto le deroghe non sono solo alle distanze.
In sostanza, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono, con proprie leggi e regolamenti, prevedere deroghe alle distanze in edilizia e agli spazi destinati al terziario. Più precisamente meno vincoli:
– ai limiti di distanza tra i fabbricati previsti dal d.m. 1444 del 1968:
– agli spazi da destinare ad insediamenti commerciali, produttivi, per le attività collettive, al verde e ai parcheggi.
Naturalmente è fatta salva la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e disposizioni integrative.
Ricordiamo che il decreto 1444/1968 stabiliva che la distanza minima tra gli edifici di nuova costruzione fosse di 10 metri. Tale limite era inderogabile, come già confermato da consolidata giurisprudenza in materia (leggi anche Distanze tra edifici: non si deroga … mai!)
Per i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni lo spazio non doveva essere inferiore a quello tra i volumi edifici in precedenza. Il decreto 1444/1968 definiva inderogabili tali distanze ma ammetteva distanze inferiori per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. In questi casi, il decreto consentiva ai Comuni di sacrificare il rispetto delle distanze se questo permetteva di portare altri vantaggi al bene pubblico (per esempio, se permetteva di costruire più aree verdi).
E proprio su questo principio si basa l’articolo 2 bis, che “suggerisce” di derogare le disposizioni del decreto 1444 nell’ambito della definizione o della revisione di strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo del territorio, o anche di aree specifiche.
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