Etichettatura e progettazione apparecchi di riscaldamento e scaldacqua: in vigore i regolamenti UE

Il 26 settembre scorso sono entrati in vigore quattro regolamenti europei che trattano delle disposizioni relative all’etichettatura e alla progettazione green di apparecchi di riscaldamento e scaldacqua.
Vediamo brevemente gli ambiti di applicazione di ciascuno di essi.
Il regolamento 811/2013 fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per:
– gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤ 70 kW,
– gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di ≤ 70 kW,
– gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di ≤ 70 kW,
– i dispositivi di controllo della temperatura,
– i dispositivi solari.
Il regolamento 812/2013 fissa le specifiche per l’etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni supplementari sul prodotto relativamente agli:
– scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 70 kW,
– ai serbatoi per l’acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri,
– agli insiemi composti da scaldacqua ≤ 70 kW e dispositivo solare.
Il regolamento 813/2013 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e/o alla messa in funzione di:
– apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e di apparecchi di riscaldamento misti aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW, inclusi gli apparecchi integrati in insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente,
– dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o in insiemi di apparecchi di riscaldamento misti,
– dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari quali definiti all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione.
Il regolamento n. 814/2013 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e/o la messa in funzione di:
– scaldacqua aventi una potenza nominale ≤ 400 kW,
– di serbatoi per l’acqua calda aventi un volume utile ≤ 2 000 litri, compresi quelli integrati negli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, come stabilito all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013