Detrazione 65%, ecco cosa certifica l’asseverazione del tecnico

I contenuti e cosa deve certificare l’asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi ammessi alla detrazione 65% per il risparmio energetico. Ecco i dettagli

Scarica PDF Stampa

Tra i documenti necessari per sfruttare la Detrazione 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sul costruito vi è l’asseverazione di un tecnico abilitato. Ma cos’è l’asseverazione? E cosa deve certificare?

Questo documento è necessario perché che consente di dimostrare che l’intervento realizzato per usufruire della Detrazione 65% è  conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo  stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo  complessivo i dati e le informazioni richieste.

In alcuni casi, questo documento  può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per  interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con  potenza inferiore a 100 kW.

Una dichiarazione resa dal direttore dei lavori (d.m. 6 agosto 2009) può sostituire l’asseverazione. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei  pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di  formazione.

Ma cosa deve certificare, esattamente, l’asseverazione da accompagnare alla pratica per la Detrazione 65%. Preziose informazioni in tal senso arrivano dall’aggiornamento 2016 della Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, redatto dall’Agenzia delle Entrate.

Di seguito, per ogni tipologia di intervento rientrante nella Detrazione 65% viene esaminato cosa deve certificare il documento del tecnico asseveratore. Da ultimo va specificato che l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (DM 6 agosto 2009 ). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

L’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Interventi  sull’involucro di edifici esistenti

In questo caso, l’asseverazione deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie  dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle  trasmittanze dei medesimi componenti a seguito  dell’intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In base alle nuove disposizioni introdotte dal DM 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:

– sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate

– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Interventi di installazione di pannelli solari

L’asseverazione deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:

– che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni

– che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni

– che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione europea e della Svizzera

– che l’installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. In base alle nuove disposizioni introdotte dal DM 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:

– sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate

– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Interventi per la climatizzazione invernale

L’asseverazione deve specificare che:

a) sono stati installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

b) sono state installate, ove tecnicamente compatibili valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, l’asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:

– che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante

– che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore

– che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l’asseverazione deve specificare che:

per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I e riferiti all’anno 2009;

per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I e riferiti all’anno 2010;

– che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate

Nei primi due casi, qualora siano state installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.

Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc

Consigliamo

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento