APE superbonus 110%: cosa dice a proposito il Decreto Requisiti Tecnici?

L’APE superbonus 110% delle unità immobiliari soggette all’agevolazione fiscale è obbligatorio nei casi sotto riportati. Ecco tutti i dettagli

Scarica PDF Stampa

Dopo il Decreto Asseverazioni viene firmato dal Ministro Mise, Stefano Patuanelli, il Decreto Requisiti Tecnici relativo al .

Vediamo nel dettaglio cosa regolamenta l’articolo 7 dedicato all’attestato di prestazione energetica. Il citato articolo elenca quali sono gli interventi, rimandando al dettaglio dell’articolo 2, relativamente ai quali è obbligatorio produrre l’APE per certificare il miglioramento energetico dell’immobile interessato e ottenere l’agevolazione Superbonus 110%.

L’APE superbonus 110% delle unità immobiliari soggette all’agevolazione fiscale è obbligatorio nei casi sotto riportati, elencati nell’articolo 2 del Decreto Requisiti tecnici, con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

APE superbonus 110%: gli interventi

Come appena detto, l’articolo 7 del Decreto Requisiti Tecnici va a disciplinare i casi in cui è necessaria la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica APE, per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.

In particolare per gli interventi previsti dal Decreto Rilancio, all’articolo 119, commi 1 e 2, è necessario produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rimandando all’ allegato A del Decreto Requisiti Tecnici, punto 12 le modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.

Di seguito l’elenco degli interventi che richiedono l’APE.

  • Interventi di riqualificazione energetica globale regolamentati al comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti.
  • Interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, tali interventi possono riguardare:
    1. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
    2. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;
    3. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
    4. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’ Allegato l del Decreto Linee Guida APE;
    5. gli stessi interventi di cui ai punti 3 e 4, realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
    6. gli stessi interventi di cui ai punti 3 e 4, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori;
    7. le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B;
    8. l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’ Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE è obbligatoria la produzione dell’attestato di prestazione energetica riferita all’intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell’ Allegato A che definisce i requisiti da indicare nell’ asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’ allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
  • Per gli interventi previsti dall’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica ante e post intervento. In questi casi, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui si parla al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee guida APE.

APE superbonus 110%: allegato A e modalità di redazione APE

L’allegato A del Decreto Requisiti Tecnici elenca i requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.

Per poter accedere alle detrazioni, gli interventi elencati nell’articolo 2, dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti secondo l’allegato A che regolamenta:

  1. interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti
  2. interventi sull’involucro di edifici esistenti
  3. interventi di installazione di pannelli solari
  4. interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
  5. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia
  6. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi
  7. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori
  8. interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
  9. interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  10. indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale
  11. interventi di installazione di sistemi di building-automation
  12. interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del decreto rilancio
  13. limiti delle agevolazioni.

I decreti attuativi Superbonus sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020:

  1. DECRETO 6 agosto 2020 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus
  2. DECRETO 6 agosto 2020  – Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus

Consigliamo

LE NUOVE REGOLE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENZA NELL’EDILIZIA – eBook

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento