Appalti
Lavori pubblici: la qualità vince sul prezzo
Il T.A.R. Piemonte ha, con la sentenza 3718/2009, messo un freno alle valutazioni basate sulla componente economica, privilegiando la qualità, negli appalti da aggiudicare all’offerta migliore. E ha chiarito che il fattore prezzo non deve mai essere preso in considerazione a discapito della qualità dell’offerta.
Nel caso in esame è stato bocciato un disciplinare di gara che nonostante avesse scelto per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, scartando quindi il massimo ribasso, era stato articolato in 40 punti per l’aspetto economico e 60 per quello qualitativo, dando quindi maggiore peso al prezzo.
Per la formazione della graduatoria il disciplinare proponeva inoltre una formula aritmetica composta dal ribasso offerto dalla concorrente moltiplicato per 40 e diviso per il massimo ribasso.
La formula adottata per la formazione della graduatoria è stata bocciata anche dal T.A.R., che l’ha giudicata contrastante con l’articolo 83 del decreto legislativo 163/2006, Codice dei contratti pubblici, ma anche con la volontà manifestata nel bando di gara di assegnare un valore preminente al merito tecnico.
T.A.R. Piemonte, sentenza 3718/2009
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