Liberalizzazione Professioni nel Maxi Emendamento. Le Prime Critiche
Davvero le misure di liberalizzazione delle professioni contenute nel maxi emendamento al ddl Stabilità contribuiranno a risollevare le sorti del Paese, incentivando lo sviluppo? La domanda sorge spontanea e i primi a dare una risposta (critica) sono i vertici dell’Oua, l’organismo unitario dell’avvocatura che, per bocca del presidente Maurizio de Tilla, parla di una misura già vista in passato e dagli esiti fallimentari.
L’abolizione delle tariffe minime e l’introduzione delle società di capitali con i soci di solo capitale non contribuiranno a rilanciare l’economia, è l’opinione di de Tilla, secondo il quale le conseguenze saranno solo una diminuzione della qualità delle prestazioni professionali e un aumento del precariato tra i giovani.
“Basterebbe tracciare un bilancio sulla legge Bersani, in vigore dal 2006”, conclude de Tilla, “per evincere che l’abolizione delle tariffe non è servita a nulla se non a peggiorare la situazione dei giovani professionisti”.
E in effetti, nella bozza al maxi emendamento attualmente oggetto della discussione tra i diversi Ministeri, oltre alle misure già note per il rilancio delle infrastrutture (defiscalizzazione di Ires e Irap per le società concessionarie di grandi opere) e per la dismissione dei beni immobili pubblici, trova posto il tema della liberalizzazione delle professioni con la specifica indicazione di come, nella determinazione del compenso dei professionisti, sia escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.
Le Società tra Professionisti
Sempre nell’ambito delle liberalizzazioni trova posto anche la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali, regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Potranno dunque nascere le c.d. Società tra Professionisti.
Queste società, nella cui denominazione sociale dovrà comparire l’indicazione di ‘Società tra professionisti’, potranno offrire servizi di tutte le attività professionali coinvolte, ma la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
L’esercizio dell’attività professionale è riservata in via esclusiva ai soci. È ammessa l’iscrizione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento. Resta fermo il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società.
Infine, perché si configuri una vera e propria società tra professionisti, occorre che nell’atto costitutivo della società siano indicati:
- criteri e modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
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