Ponteggi insicuri. La Cassazione sulla continuità normativa tra 626 e d.lgs. 81/2008
La 626 è stata abrogata, ma questo non significa che non ci sia una continuità con il nuovo testo unico per la sicurezza, rappresentato dal d.lgs. 81/2008. L’affermazione in sé potrebbe apparire lapalissiana, ma a tanto è arrivato a chiedere in Cassazione un imprenditore edile condannato per avere impiegato degli operai che sono stati sorpresi dagli ispettori del lavoro, mentre erano intenti a intonacare una facciata su ponteggi privi di protezione e senza indossare caschi di protezione e scarpe antinfortunistiche.
Secondo i giudici della Suprema Corte addurre a propria discolpa il fatto che la norma di cui si invoca la violazione è stata abrogata dal d.lgs. 81/2008 è un ragionamento “capzioso”. Infatti, se è vero che il d.lgs. 81/2008 ha abrogato la 626/1994, è anche vero che ciò è avvenuto perché, con il nuovo testo unico, il legislatore ha “inteso predisporre un testo coordinato e di riordino della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro nel quale ha riprodotto le medesime disposizioni”.
Nella sentenza viene inoltre ribadita la continuità normativa in materia di sicurezza tra 626/1994 e d.lgs. 81/2008. Infatti, nel titolo I, capo III, sez. I del nuovo t.u. è contemplata la norma generale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; nello specifico, il titolo IV si occupa di sicurezza nei cantieri edili e poi, ancora, la sezione IV di detto titolo prevede una articolata disciplina sui lavori edilizi, compresi ponteggi e lavori in quota.
Nello specifico, l’art. 122 del testo unico sulla sicurezza prevede espressamente che, nell’esecuzione dei lavori edili: “devono essere adottate seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.
di Mauro Ferrarini
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