Cogenerazione. Firmato il decreto per la definizione degli incentivi
Anche per il settore della cogenerazione è stato finalmente definita la disciplina che regola l’accesso agli incentivi statali. Dopo la firma, il 4 agosto scorso, del decreto interministeriale (MSE e MATTM) che ha definito i criteri per il riconoscimento della condizione di alto rendimento per gli impianti di cogenerazione, è stato firmato dal Ministro Romani anche il decreto 5 settembre 2011 sui meccanismi incentivanti, che definisce il nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell’articolo 30 della legge 99/2009.
Come si legge in una nota diffusa dal Ministero dello sviluppo economico, il metodo di calcolo degli incentivi sarà omogeneo per tutti gli impianti e commisurato all’effettivo risparmio di energia primaria, che viene definito secondo i nuovi criteri selettivi introdotti dalla direttiva comunitaria 2004/8/CE, applicabili dal 1° gennaio 2011 (leggi anche Cogenerazione. Le novità normative della direttiva 2044/8/Ce).
Il meccanismo incentivante
L’incentivo si basa sul sistema dei Certificati Bianchi, che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al teleriscaldamento. Al valore base del Certificato Bianco è inoltre applicato un coefficiente (K), differenziato per cinque scaglioni di potenza, per tener conto dei diversi rendimenti medi degli impianti e delle potenzialità di sviluppo della piccola e media cogenerazione.
La misura è cumulabile solo con fondi di garanzia, detassazione e altri contributi in conto capitale, dunque è sostitutivo dell’attuale Certificato Bianco.
La gestione della misura è affidata al GSE, cui l’operatore si rivolgerà per richiedere la qualificazione come CAR (Cogenerazione ad alto rendimento) e che annualmente riconoscerà all’operatore stesso un incentivo corrispondente agli effettivi risparmi di energia primaria conseguiti e misurati.
Norme specifiche sono infine previste per definire gli incentivi anche per i rifacimenti di impianti esistenti e per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del d.lgs. 20/0207, cui spetta un corrispettivo pari al 30% degli incentivi previsti per i nuovi impianti per un periodo di cinque anni, secondo il recente decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili.
Fonte Ministero dello sviluppo economico
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