Costruzioni in cemento armato. La Cassazione: "Incompetenza assoluta del geometra"
Nuovo capitolo nella lunga querelle in tema di competenze professionali dei geometri e degli ingegneri sul cemento armato. Questa volta è addirittura la Corte di Cassazione ha pronunciarsi con la sentenza n. 6402 del 21 marzo 2011, che commentiamo in questo articolo e che è stata recentemente diffusa dal Consiglio nazionale con una apposita circolare (leggi anche Strutture in cemento armato: il titolo abilitativo è illegittimo se il progetto è di un geometra).
La Corte suprema si è pronunciata a seguito del ricorso di un geometra contro la sentenza della Corte di appello di Ancona, che non aveva accolto la sua richiesta di vedersi riconoscere un compenso per prestazioni professionali riguardanti il progetto di un edificio industriale prefabbricato.
La motivazione dei giudici di appello era semplice: il geometra non aveva diritto ad alcun compenso per il fatto che egli aveva compiuto un’attività professionale riservata dalla legge agli ingegneri.
La Cassazione conferma: “Le opere in cemento armato sono di esclusiva competenza degli ingegneri”
Nel confermare la decisione della Corte di appello, i giudici della Cassazione hanno sviluppato ulteriormente il tema delle competenze in capo ai geometri. Ecco dunque qui di seguito i punti principali della sentenza, così come riportati dalla circolare del Consiglio nazionale ingegneri che ha accompagnato la diffusione della sentenza.
Secondo i giudici di legittimità, la competenza del geometra doveva essere esclusa perché le caratteristiche del progetto (edificio industriale con annessa palazzina uffici) erano proprie di una struttura architettonica complessa. Il progetto, infatti, aveva comportato anche l’esecuzione di calcoli del cemento armato e uno studio dei minimi particolari costruttivi (fondazioni, pilastri, travi, ecc.).
L’articolo 16 del r.d. 274/1929, afferma la Corte di Cassazione, limita le competenze dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato (1).
Una corretta lettura di questa disciplina, che non è stata modificata dalla l. 1086/1971 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica , secondo i giudici di legittimità “implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione lavori di costruzioni comportanti l’impiego di cemento armato”.
Sul fatto specifico della sentenza in commento, alla giustificazione del geometra secondo cui l’ingegnere non si era limitato a controfirmare o vistare il progetto, ma aveva provveduto alla sua redazione e ad effettuare la direzione lavori, con espressa assunzione di responsabilità, la Cassazione ha rilevato che a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che lo stesso sia stato controfirmato o vistato da un ingegnere o che quest’ultimo esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione.
Ciò che compete ai geometri, ciò che compete agli ingegneri
Dalla normativa sulle competenze professionali di geometri e ingegneri emerge un idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri: quello secondo cui è esclusa, in ogni caso, la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo.
Nel commento alla sentenza, il Consiglio nazionale degli ingegneri sottolinea l’estrema importanza di un principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale deve essere il professionista competente ad assumersi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate, per cui l’incompetenza del geometra non può essere sanata dalla circostanza che l’ingegnere direttore dei lavori abbia eseguito i calcoli del cemento armato e abbia diretto le relative opere.
Corte di Cassazione, sentenza 6402 del 21 marzo 2011 – Competenze professionali dei geometri – Costruzioni comportanti l’impiego di cemento armato – Incompetenza assoluta del geometra – Non sanata dalla controfirma di un ingegnere o dal fatto che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato
Note
1. In via di eccezione, è ammessa la competenza dei geometri in questo ambito solo riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle aziende agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone.
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