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Costruzioni in cemento armato. La Cassazione: "Incompetenza assoluta del geometra"

Costruzioni in cemento armato. La Cassazione:

Nuovo capitolo nella lunga querelle in tema di competenze professionali dei geometri e degli ingegneri sul cemento armato. Questa volta è addirittura la Corte di Cassazione ha pronunciarsi con la sentenza n. 6402 del 21 marzo 2011, che commentiamo in questo articolo e che è stata recentemente diffusa dal Consiglio nazionale con una apposita circolare (leggi anche Strutture in cemento armato: il titolo abilitativo è illegittimo se il progetto è di un geometra).

La Corte suprema si è pronunciata a seguito del ricorso di un geometra contro la sentenza della Corte di appello di Ancona, che non aveva accolto la sua richiesta di vedersi riconoscere un compenso per prestazioni professionali riguardanti il progetto di un edificio industriale prefabbricato.
La motivazione dei giudici di appello era semplice: il geometra non aveva diritto ad alcun compenso per il fatto che egli aveva compiuto un’attività professionale riservata dalla legge agli ingegneri.

La Cassazione conferma: “Le opere in cemento armato sono di esclusiva competenza degli ingegneri”
Nel confermare la decisione della Corte di appello, i giudici della Cassazione hanno sviluppato ulteriormente il tema delle competenze in capo ai geometri. Ecco dunque qui di seguito i punti principali della sentenza, così come riportati dalla circolare del Consiglio nazionale ingegneri che ha accompagnato la diffusione della sentenza.

Secondo i giudici di legittimità, la competenza del geometra doveva essere esclusa perché le caratteristiche del progetto (edificio industriale con annessa palazzina uffici) erano proprie di una struttura architettonica complessa. Il progetto, infatti, aveva comportato anche l’esecuzione di calcoli del cemento armato e uno studio dei minimi particolari costruttivi (fondazioni, pilastri, travi, ecc.).

L’articolo 16 del r.d. 274/1929, afferma la Corte di Cassazione, limita le competenze dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato (1).
Una corretta lettura di questa disciplina, che non è stata modificata dalla l. 1086/1971 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica , secondo i giudici di legittimità “implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione lavori di costruzioni comportanti l’impiego di cemento armato”.



Sul fatto specifico della sentenza in commento, alla giustificazione del geometra secondo cui l’ingegnere non si era limitato a controfirmare o vistare il progetto, ma aveva provveduto alla sua redazione e ad effettuare la direzione lavori, con espressa assunzione di responsabilità, la Cassazione ha rilevato che a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che lo stesso sia stato controfirmato o vistato da un ingegnere o che quest’ultimo esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione.

Ciò che compete ai geometri, ciò che compete agli ingegneri
Dalla normativa sulle competenze professionali di geometri e ingegneri emerge un idoneo a differenziare le attribuzioni dei geometri rispetto a quelle degli ingegneri: quello secondo cui è esclusa, in ogni caso, la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo.

Nel commento alla sentenza, il Consiglio nazionale degli ingegneri sottolinea l’estrema importanza di un principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale deve essere il professionista competente ad assumersi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate, per cui l’incompetenza del geometra non può essere sanata dalla circostanza che l’ingegnere direttore dei lavori abbia eseguito i calcoli del cemento armato e abbia diretto le relative opere.

Corte di Cassazione, sentenza 6402 del 21 marzo 2011 – Competenze professionali dei geometri – Costruzioni comportanti l’impiego di cemento armato – Incompetenza assoluta del geometra – Non sanata dalla controfirma di un ingegnere o dal fatto che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato

Note
1. In via di eccezione, è ammessa la competenza dei geometri in questo ambito solo riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle aziende agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone.

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6 commenti per "Costruzioni in cemento armato. La Cassazione: "Incompetenza assoluta del geometra"", lascia anche il tuo

  1. claudio il 28/04/2011 09:02 Corte di Cassazione incoptenetnte e contradittoria con precedenti sentenze anche del Consiglio di Stato. Si vede che qualcuno doveva tutelare gli interessi di qualche parente laureato.
  2. Castel il 29/04/2011 09:05 Finalmente qualche autorevolissimo parere con cui si comincia a non chiudere più gli occhi sulla palese distorsione delle norme di legge attuata per decenni per tutelare la potente lobby dei geometri (altrochè 'qualche parente'!).
  3. simone il 05/05/2011 21:55 la figura del geometra è quella più completa, in particolare durante la fase del cantiere, in maniera di gran lunga suoperiore a molti architetti (quasi tutti) e di buona parte di ingegneri.si sta togliendo tutto alle competenze del geomnetra, facciamo tutti catasto, rilievi, stime, etc,,, cosi come citato dall'art.16 del r.d. 274 del 1929?chi stabilisce poi quali sono le costruzioni di modeste enità?la cuccia per il cane è di modesta enità o no?questa è la legge italiana, questa è l'italia. tutti gli ordini professionali dei geometri dovrebbero, dovrebbero perchè tanto non faranno nulla, protestare, prostetare e protestare a tutto ciò.diversamente tutti i geometri hanno l'obbligo di cancellarsi dal prorpio collegio di appartanenza ed alla cassa nazionale per geometri e poi vediamo come va a finire. chi mantiene il collegio e soprattutto la cassa di preveìidenza? che tra l'altro è stata sempre in attivo a differenza di altre cassa prestando anche i prorpi fondi ad altre casse!bisogna ribellarsi a questo abuso!tribelliamoci!
  4. Antonio il 06/05/2011 10:08 I geometri hanno la presunzione di saper fare tutto: il problema è come lo si fa questo tutto. Meglio saper fare poco e bene che tutto è male!!!
  5. Lucio il 17/05/2011 16:14 Il geometra è la figura più completa? Questa sì, che è una notizia! Da prima pagina. Mi verrebbe da chiedere: in quale anno, dei 5 di scuola superiore, studiano Urbanistica? Restauro, Consolidamento degli edifici? Arredamento? Statica, Scienza delle Costruzioni? 5 anni di scuola superiore e sono superiori a ingegneri e architetti? Non so se sia presunzione o ... illusione o ... semplicemente la loro mentalità. Dunque, scopriamo che 5 anni di studio universitario, non hanno alcun peso. Allora è vero: che strana Italia! Anzi, se così fosse, povera Italia! Per inciso: InarCassa è in attivo da oltre 30 anni, con un patrimonio immobiliare che supera di 3 volte quello delle altre Casse. Non prende prestiti da nessuno (anzi, cede il 30% degli utili), e non a caso architetti e ingegneri, sono stati gli ultimi ad adottare da quest'anno - gennaio 2011 - il 4% come contributo previdenziale, ma solo per obbligo legislativo, non certo perché la nostra Cassa ne avesse bisogno. Prima di pigiare i tasti di una tastiera sarebbe bene informarsi. In alternativa, si potrebbe passare in edicola e chiedere se oltre alle riviste di architettura, esistono anche riviste di geometro/struttura.
  6. Luigi Petrellese il 08/07/2011 18:14 Toglietemi una curiosità: ma gli architetti, come preparazione sul c.a. visto che sono abilitati alla firma, sono più preparati dei geom............ O no?
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