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Sicurezza appalti e subappalti. Il quadro tratteggiato dal Ministero

Sicurezza appalti e subappalti. Il quadro tratteggiato dal Ministero

Le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro in regime di appalto o subappalto indicano particolari obblighi a carico dei soggetti coinvolti nel processo delle opere o dei servizi da realizzare. Continuiamo ad occuparci del tema, dopo l’intervento di ieri (Affidamento di forniture. Quali sono i documenti da richiedere?), approfondendo le precisazioni fornite dalla circolare 5 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, firmata l’11 febbraio 2011 dal ministro Sacconi, che ha per oggetto una generale ricognizione del quadro giuridico degli appalti.

Sul problema della sicurezza il documento focalizza alcuni principali aspetti già contenuti nel d.lgs. 81/2008 noto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” (TUSL) e nell’art. 131 del d.lgs. 163/2008.

Tra questi la valenza del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) da redigere a cura del committente o datore di lavoro, contenente l’insieme delle misure di prevenzione e di protezione da adottare  in particolare sull’attività oggetto di appalto.
L’obiettivo è quello di formalizzare l’attività di coordinamento delle imprese coinvolte, riducendo i rischi derivanti dall’interferenza delle diverse lavorazioni (ciò non riguarda gli appalti per mere forniture di materiale,  attività intellettuali o  servizi di durata non superiore a due giorni). Il DUVRI estende in altre parole a tutti i settori d’attività le logiche previste per la sicurezza nei cantieri dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), contenendo le specifiche delle attività prevenzionistiche attuabili da parte dei soggetti coinvolti nell’appalto (committente, imprese appaltatrici o lavoratori autonomi). I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, unitamente alle organizzazioni sindacali “più rappresentative  a livello nazionale” hanno accesso ai dati relativi ai costi per la sicurezza, già identificati nel contratto di appalto.

Altro aspetto affrontato dalla circolare riguarda la sicurezza sul lavoro in “ambienti sospetti di inquinamento” o nei “luoghi confinati” come silos, pozzi, serbatoi, gallerie, cunicoli, ecc. che attualmente presentano un maggior grado di criticità per la frequenza e la gravità degli infortuni (leggi anche Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento).
Le cause si possono certamente imputare a carenze prevenzionistiche a monte delle attività, quali mancate o inadeguate valutazioni dei rischi legati al particolare ambiente di lavoro, assenti o inefficaci azioni di informazione e di formazione degli operatori, impreparazione e scarso controllo nella gestione di situazioni di emergenza. In relazione a tale scenario la circolare ribadisce la necessità di attuare gli strumenti giuridici esistenti attraverso un percorso congiunto da parte di amministrazioni pubbliche competenti, le regioni, le parti sociali, per giungere progressivamente a un innalzamento dei livelli di tutela pure  in simili  condizioni di criticità.




La certificazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese coinvolte nell’appalto o subappalto è poi una condizione fondamentale per garantire maggiori condizioni di sicurezza (leggi anche Valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici). Nell’attesa di uno specifico provvedimento che definisca il sistema di qualificazione delle imprese, l’art. 26 del TUSL  richiede una autocertificazione da parte dell’appaltatore relativamente al possesso di idonei requisiti. Per le imprese edili, in particolare, l’art. 27 prevede l’introduzione di uno strumento di controllo nel tempo dell’idoneità professionale, concettualmente simile al sistema della “patente a punti”. Assegnato un punteggio iniziale all’impresa, esso verrà decurtato in relazione all’accertamento di violazioni delle norme di sicurezza, fino al divieto di operare nel settore in caso di completo esaurimento dello stesso. Tale sistema dovrebbe diventare operativo con il completamento dell’atteso DPR sui criteri di qualificazione delle imprese.

Altra importante novità del TUSL (art. 26, c. 4) riguarda la responsabilità congiunta di committente, appaltatore e subappaltatori per il risarcimento dei lavoratori che subiscono infortuni non risarcibili dall’Inail, ad esempio in caso di un punteggio di invalidità inferiore alla soglia minima per l’indennizzo. Negli intenti il risarcimento potrà così più facilmente essere corrisposto anche a fronte di eventuale inadempienza del datore di lavoro.

Articolo di Alberto Bortolotti, DAPT Università degli Studi di Bologna

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