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Tracciabilità  flussi finanziari. Un vademecum completo per i professionisti

Tracciabilità  flussi finanziari. Un vademecum completo per i professionisti

Navigando sul web ci si imbatte spesso in documenti e guide utili, come quella che proponiamo ai nostri lettori, tratta dal sito del Comitato paritetico territoriale della provincia di Palermo. Si tratta di un vademecum che, nell’ambito della tracciabilità dei flussi finanziari, illustra cosa devono fare imprese, società e professionisti che stipulano contratti di lavori pubblici.

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge 13 agosto 2010 - n. 136 con la quale sono state dettate disposizioni attuative circa la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.
Si sono susseguiti diversi chiarimenti e modifiche ad opera del d.l. 12 novembre 2010 - n. 187 e della relativa legge di conversione 17 dicembre 2010 - n. 217.

Anche l’AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e fornitura) ha fornito una serie di indicazioni operative attraverso due determinazioni:
1. determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 (con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative circa l’articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010);
2. determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 (con cui ha emanato ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, con particolare riguardo alle problematiche segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici).

Vediamo in sintesi quali sono i contenuti previsti dall’art. 3 della legge 136, come modificato dai successivi disposti normativi:
a. tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati;
b. tali operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità;
c. i pagamenti devono riportare dei codici identificativi (CIG – CUP).

L’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha ritenuto opportuno pubblicare un documento al fine di riepilogare le soluzioni ai problemi di carattere applicativo ed interpretativo, fornendo un inquadramento generale della materia e cercando di dare indicazioni circa le questioni rimaste irrisolte.
Inoltre ha predisposto anche una serie di schemi di clausole da inserire nei contratti per l’attuazione degli obblighi di tracciabilità.

In particolare, viene chiarito il concetto di conto dedicato, che non implica l’obbligo di aprire un nuovo conto per ogni commessa pubblica, ma che si traduce nell’obbligo di indicarne gli estremi all’amministrazione pubblica nel termine di sette giorni dall’accensione del conto, ovvero, nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica e in ogni caso prima che venga effettuata un’operazione finanziaria relativa alla commessa cui viene dedicato.

Relativamente agli strumenti di pagamento, oltre ai bonifici, sono da considerare idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica (in questo caso è necessario che i codici siano inseriti fin dall’inizio della procedura elettronica dal beneficiario). Viceversa, il servizio di pagamento RID allo stato attuale non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità.
Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario sono costituiti dai codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall’amministrazione appaltante e dai contraenti privati.

Il documento dell’Ance, inoltre, analizza:
- Ipotesi particolari di attuazione degli obblighi di tracciabilità
- Tipologie particolari di pagamenti
- Spese giornaliere
- Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo



- Le concessioni di lavori
- Lavori in house
- Comunicazione del conto dedicato
- Le clausole contrattuali
- Casi particolari di applicazione della normativa
- Sanzioni
- Disposizioni transitorie.

Gli Schemi di Clausole dell’Ance riportano:
- Schema di clausola da inserire nel contratto di subappalto
- Schema di clausola da inserire nei contratti tra subappaltatore e propri subcontraenti
- Schema di clausola da inserire nei contratti tra appaltatore e propri subcontraenti (diversi dal subappaltatore).

Documentazione correlata
1) D.l. 12 novembre 2010 - n. 187 e 17 dicembre 2010 - n. 217 – Testo coordinato

2) Determinazione AVCP n. 8 del 18 novembre 2010

3) Determinazione AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010

4) Documento Ance Inquadramento generale della materia indicazioni operative

5) Documento Ance Schemi di clausole da inserire nei contratti

Fonte CPT Palermo

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