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Responsabilità del committente per infortuni del dipendente e dell’appaltatore

Responsabilità del committente per infortuni del dipendente e dell’appaltatore

Argomento di grande attualità è quello concernente la ripartizione di responsabilità fra committente e appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro. La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro grava esclusivamente in capo all’appaltatore salvo che lo stesso contratto d’appalto contenga una deroga a tale principio generale. Ne deriva che il committente è ritenuto responsabile in concorso con l’appaltatore solamente qualora si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi per la realizzazione dell’opera.

Sussiste, inoltre, un’eventuale responsabilità in capo al committente in caso di inadempimento degli specifici obblighi ad esso imposti dall’art. 26 d.lgs. 81/2008 il quale ha riscritto l’art. 7 del d.lgs. 626/1994.
Per esimersi da ogni responsabilità, quindi, il committente deve agire in osservanza dell’art. 26 e non deve intervenire sulle modalità di lavoro.

In caso di infortuni subiti dal dipendente dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori, sussiste la responsabilità del committente solo se lo stesso si è ingerito nell’esecuzione delle opere rendendosi così garante della sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore […] la responsabilità per violazione dell’obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente, se pur non condizionatamente – atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire. […] le previsioni contrattuali non contenevano alcuna deroga al principio generale della responsabilità (esclusiva) del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, atteso che prevedevano a carico esclusivo dell’appaltatore la adozione delle misure dettate dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro; né ricorrevano i presupposti per la estensione della relativa responsabilità al committente avuto riguardo alla circostanza che la previsione contrattuale di sorveglianza da parte dello stesso sul rispetto delle norme di sicurezza e di intervento nei casi più gravi qualora l’appaltatore avesse compiuto azioni contrarie a tali misure, non consentiva di ritenere l’esistenza di una ingerenza tale, quale è ravvisabile allorché il committente si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire, da coinvolgerlo nella responsabilità per la sicurezza. Cass. sez. lavoro, 28 ottobre 2009, n. 22818.

La vicenda oggetto di pronuncia concerne un infortunio occorso in cantiere che causava lesioni gravissime a un dipendente dell’appaltatore. Il lavoratore conveniva in giudizio l’impresa committente per il risarcimento dei danni. L’impresa committente a sua volta chiamava in causa, oltre che l’Inail e la società assicuratrice, anche la società appaltatrice dei lavori.
In primo grado è stata riconosciuta la responsabilità della società appaltatrice e in minima parte del lavoratore, pronuncia che veniva confermata in Appello.
Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento da parte dei giudici della responsabilità del committente.

La Suprema Corte ha escluso la responsabilità del committente in quanto le clausole contrattuali si limitavano a riconoscergli, da un lato, la possibilità di richiedere all'appaltatore l'adozione di misure più rigorose e, dall'altro, pur attribuendogli la sorveglianza sull'osservanza delle misure di sicurezza, non gli riservava alcun potere di ingerenza e organizzativo sull'opera da eseguire, conservando ogni obbligo in materia di sicurezza nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

I giudici di legittimità rigettando il ricorso hanno affermato che in assenza di specifiche previsioni contrattuali, che riservassero al committente i poteri tecnico organizzativi in relazione all’opera da eseguire, o in mancanza di una effettiva ingerenza di questi nell’organizzazione della sicurezza del cantiere in cui operava l’appaltatore, doveva ritenersi quest’ultimo l’unico garante dell’incolumità fisica dei suoi dipendenti e, dunque, l’unico responsabile per l’infortunio del suo lavoratore. L’appaltatore aveva il preciso obbligo di vigilare affinché le condizioni e l’uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche.

La sentenza che si annota appare interessante sotto il profilo della ripartizione delle responsabilità tra committente e appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce della normativa che ora richiede al committente, nella fase che precede l’inizio dei lavori, puntuali obblighi fra i quali compaiono quello di informativa in ordine alle misure adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi di interferenze che lo possono rendere responsabile di eventuali infortuni dei dipendenti dell’appaltatore, salva restando la responsabilità dello stesso in caso di ingerenza nell’esecuzione delle opere.



La giurisprudenza tradizionale sulla scorta dell’art. 2087 c.c. aveva ravvisato una precisa responsabilità dell’imprenditore (e quindi anche del committente) obbligato ad adottare tutte le misure idonee a scongiurare eventuali danni derivanti dall’attività svolta; tale disciplina deve ora essere integrata con le disposizioni previste dal Testo unico sicurezza (d.lgs. 81/2008) che prevede un complesso, chiaro e dettagliato riparto delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere.

L’art. 26 in particolare, pone per l’imprenditore committente pubblico o privato l’obbligo di scegliere un’idonea e qualificata impresa e di specificare in un apposito documento unico di valutazione di rischi da interferenze (DUVRI) tutti i rischi propri dell’ambiente in cui il dipendente dell’appaltatore si troverà ad operare. L’art. 26, inoltre, prevede una specifica responsabilità solidale del committente con il datore di lavoro appaltatore per eventuali danni derivanti da “rischi da interferenze”. Spetta al committente quindi coordinare e promuovere l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro in presenza di un appalto e dell’adempimento di tali obblighi risponde sia in sede civile che penale.

In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalti di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati […]. La violazione di tale disposizione configura a carico del committente un’ipotesi di responsabilità per “culpa in eligendo”. Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2009, n. 36869.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di condannare il committente di lavori edili in corso di esecuzione per lesioni personali colpose a un operaio impiegato sul tetto senza protezioni. La Corte d’Appello aveva assolto il committente poiché egli aveva delegato la direzione dei lavori a un geometra e l’impresa incaricata, abilitata a svolgere il lavoro, non aveva adempiuto all’obbligo di controllare le misure di sicurezza in cantiere.

I Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso del Procuratore generale e della Parte civile, hanno specificato che ai sensi del d.lgs. 494/1996 il committente è il soggetto “per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione”. Ancora il d.lgs. citato, all’art. 3, prevede che il committente nella fase di progettazione, esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere si attenga alle disposizioni del d.lgs. 626/1994.
L’eventuale designazione di un “responsabile dei lavori” non esonera il committente dalle responsabilità connesse all’esecuzione degli obblighi previsti dal d.lgs. 626/1994, art. 3.

Alla luce della normativa menzionata, nella vicenda oggetto di pronuncia sussisteva indubbiamente la responsabilità del committente per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e per la mancata verifica dell’idoneità tecnica dell’appaltatore oltre che per l’assenza di delega scritta antinfortunistica al geometra il quale si era limitato a redigere il progetto ma non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in sostituzione del committente. 

A cura di Chiara Benamati e Giorgio Prandelli

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