Bonifica amianto coperture. Obbligatoria solo se manca la manutenzione
Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 6722/2010, ha affrontato un tema molto ricorrente: quello degli obblighi inerenti la rimozione di tetti in amianto preesistenti alla data di approvazione della normativa che ha vietato l’utilizzo dell’amianto nelle costruzioni (leggi anche Bonifica amianto: una soluzione definitiva).
Il caso di cui si è occupato il T.A.R. è relativo all’obbligo di rimozione di una tettoia in amianto disposto con provvedimento del comune.
Il T.A.R. ha osservato preliminarmente che la legge 27 marzo 1992, n. 257 che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, pur avendo stabilito il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto.
In particolare, segnala il T.A.R. Toscana, l’art. 3, comma 1, stabilisce che “La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277”.
Si soggiunge, poi, all’art. 12, in tema di rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente che “Le unità sanitarie locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l)”, ossia “degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti” disponendone la rimozione “qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria …” (comma 3).
Dalla lettura della normativa sopra rassegnata il T.A.R. Toscana non evince un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l’opportunità.
Inoltre, evidenzia il giudice amministrativo, la competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all’Agenzia per la protezione dell’ambiente.
Si deve concludere, secondo la sentenza T.A.R. in commento, che, “salva restando la necessità di un periodico monitoraggio della situazione, non sono, al momento, ravvisabili i presupposti stabiliti dalla legge per rendere necessaria la rimozione atteso che l’obbligo di smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2006, n. 6786)”.
A cura di Paolo Costantino, tratto da L’Ufficio Tecnico n. 1/2011, Maggioli Editore
Ti potrebbe interessare anche
- Mobilità sostenibile. Ricaricare l'auto nel tempo di fare la spesa?
- Aree industriali sostenibili. Vincoli o Sviluppo?
- Mobilità sostenibile, il Regno Unito è all’avanguardia anche del mercato
- Realizzato il pesce robot per la salvaguardia di quelli veri
- Le compagnie aeree devono cominciare a compensare le emissioni
- Con la delega fiscale in arrivo la Carbon Tax
Categorie di articoli
Articoli correlati dal Network dei Professionisti Tecnici
-
09/09/2010 su www.impresedili.it
Sicurezza nella manutenzione: cadute in piano e manutenzione coperture -
20/05/2011 su www.impresedili.it
Sottocoperture. Il restyling e l’evoluzione del Sistema Onduline -
21/01/2010 su www.architetti.com
Recupero delle coperture: interviene Brianza Plastica -
17/12/2009 su www.impresedili.it
Copertura Palacongressi di Rimini - Incollaggio a freddo e nessun fissaggio meccanico -
06/04/2009 su www.impresedili.it
Impermeabilizzazione - Opera a freddo su tetto piano
Su Facebook Diventa Fan
- antisismica
- calcestruzzo
- cantiere
- cni
- competenze
- conto energia
- cultura
- efficienza energetica
- ente locale
- fonti rinnovabili
- fotovoltaico
- impianti
- incentivi
- infrastrutture
- ingegneri
- ingegneria
- innovazione
- inquinamento
- materiali
- norma tecnica
- normativa
- ntc
- professione
- progettazione
- risanamento
- sismica
- sostenibilita
- territorio
- titoli abilitativi
- università
Aziende Cerca
-
CDM DOLMEN e omnia IS srl
Scheda Top
-
CSPFea
-
Keysecurepc spa
-
Penetron Italia srl
Scheda Top
-
Pircher spa
-
Tecnologia e Sicurezza
-
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI
-
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA PUBBLICA - NUOVA EDIZIONE -
-
PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA - ARCHITETTURA E FINITURE DI INTERNI
-
CALCOLO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
-
ISOLATORI SISMICI
-
NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
-
VARIANTI IN CORSO D'OPERA NELLA ESECUZIONE DEL LAVORI PUBBLICI
-
MANUALE DEL CERTIFICATORE ENERGETICO
-
AMPLIARE GLI SPAZI INTERNI
-
La Nuova Imu 2012


















Seguici anche via...