Circolare Salva DIA: un perfetto stile italiano
Il 15 dicembre 2010 è stata emessa dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l’energia la Circolare in merito all’ambito di applicazione del’art. 1-quarter del decreto legge n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010.
In primis si nota come anche questa circolare sia in perfetto stile italiano: i riferimenti normativi su cui va a fare chiarezza risalgono rispettivamente a luglio 2010 e agosto 2010, e il termine di scadenza per l’entrata in esercizio degli impianti cui si riferisce è il 16 gennaio 2011. Quindi diciamo che la sua promulgazione è stata fatta in extremis.
L’ambito di applicazione è l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti alimentati a fonti rinnovabili e la finalità della legge n. 129/2010 è quella di “fare salvi” gli effetti di quelle procedure avviate in DIA (sulla base di leggi regionali) nonostante la potenza degli impianti sia superiore a quella riportata nella tabella A dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., che fissa per ogni tipologia di fonte rinnovabile i limiti al di sopra dei quali l’iter da seguire è il procedimento Autorizzazione Unica (leggi anche Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
A seguito delle sentenze della Corte Costituzione sull’illegittimità delle DIA, è stato stabilito un criterio oggettivo con cui la “salvezza” non è garantita in modo indiscriminato a tutti gli impianti autorizzati in DIA, ma è condizionata dal termine di messa in esercizio degli stessi che deve avvenire entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 129/2010, ovvero dal 19 agosto 2010, e quindi entro il 16 gennaio 2011.
Quattro situazioni
Si vengono a delineare 4 situazioni, a seconda che alla data delle sentenze di illegittimità della Corte Costituzionale:
1. le DIA fossero già definitive, ovvero i cui termini di impugnabilità fossero scaduti: in questo caso le DIA non rientrano tra quelle fatte salve dall’art. 1-quarter della legge n. 129/2010, a prescindere dalla messa in esercizio dell’impianto entro il 16 gennaio 2011;
2. le DIA fossero in fase di perfezionamento o non ancora definitive, e quindi i termini di impugnabilità non ancora scaduti: in questo caso le DIA rientrano nell’ art. 1-quarter della legge n. 129/2010, se l’impianto rispetta la messa in esercizio entro il 16 gennaio 2011;
3. le DIA fossero state impugnate: in questo caso le DIA rientrano nell’ art. 1-quarter della legge n. 129/2010, se l’impianto rispetta la messa in esercizio entro il 16 gennaio 2011;
4. le DIA sono state presentate successivamente: in questo caso non si applica la legge n. 129/2010, ma si segue quanto sancito dal d.lgs. 387/2003 e s.m.i e dalle Linee Guida d.m. 10 settembre 2010.
Ma attenzione! Le DIA dei punti 2 e 3 nel caso di mancato rispetto della messa in esercizio al 16 gennaio 2011 non possono considerarsi automaticamente nulle, infatti decorso inutilmente tale termine, tali DIA perdono gli effetti di tutela riportati nell’art. 1-quarter della legge n. 129/2010 e potranno quindi essere impugnate da soggetto terzo legittimato, a patto che i termini di impugnazione non siano decorsi.
Al 16 gennaio 2011 mancano ancora un po’ di giorni, quindi si ritiene che molti salteranno le festività al fine di completare gli impianti in costruzione, ma non si esclude che possano uscire anche nuove circolari tempestive e… chiare?
Articolo dell’ing. Roberta Lazzari
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