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Albo dei Certificatori energetici, anche gli ingegneri delle Marche ricorrono al T.A.R.

Albo dei Certificatori energetici, anche gli ingegneri delle Marche ricorrono al T.A.R.

Lo scorso 10 maggio 2010 la Federazione regionale degli Ingegneri delle Marche, unitamente agli Ordini provinciali degli Ingegneri delle Marche, ha inoltrato formale ricorso presso il Tribunale Amministrativo contro la Regione Marche per l’annullamento delle delibere di giunta regionale n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 760/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 nelle parti relative alle disposizioni concernenti l’istituzione dell’Albo dei Certificatori della Sostenibilità Energetico-Ambientale e alla individuazione dei requisiti e delle procedure per l’accreditamento come Certificatori della Sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, in attuazione alla legge regionale delle Marche n.14/2008.

Gli Ordini degli Ingegneri di Ancona, di Pesaro, di Macerata, di Ascoli Piceno e di Fermo seguono quindi l’esempio degli Ordini degli Ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, conclusosi con successo nel giugno scorso, con pieno accoglimento del T.A.R. della Puglia del ricorso presentato (leggi anche Certificatore energetico: Ingegneri – Regione Puglia 1-0).

La questione verte, anche in questo caso, sull’obbligatorietà di frequenza di un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Marche, con superamento di un esame finale, ai fini dell’iscrizione in un apposto Albo di certificatori energetici che abiliterebbe al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici.Nel ricorso presentato al T.A.R. gli ingegneri marchigiani richiamano l’art. 18 comma 6 del d.lgs. n. 115/2008 – si veda anche l’allegato III punto 2 - che indica come abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica “i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private” e “i professionisti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi” nonché “i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici – ma privi dei requisiti di iscrizione e di abilitazione professionale -  individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome e abilitati dalla predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale”.

Illegittima, dunque, la delibera della Giunta regionale delle Marche n. 361/2010 che esclude espressamente, tra i requisiti di accreditamento per i soggetti abilitati alla certificazione energetica, l’iscrizione agli Ordini professionali. Violato anche l’art. 9 del d.lgs. 192/2005 – decreto attraverso il quale viene data attuazione alla direttiva CEE 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici - ai sensi del quale le regioni sono tenute all’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi dettati dal decreto stesso, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dai principi fondamentali dettati in materia dalla legislazione statale. La Regione Marche, quindi, non solo esercita un’evidente violazione, definendo, tramite meri atti amministrativi quali sono le delibere di giunta, criteri restrittivi sulle competenze professionali degli Ingegneri iscritti agli Ordini professionali ma, allo stesso tempo, attua una totale equiparazione per l’accesso all’attività di certificatore energetico tra i laureati in ingegneria e architettura e coloro che posseggono altra laurea di carattere tecnico-scientifico ovvero il diploma di geometra o perito industriale.
Secondo gli Ingegneri delle Marche questa equiparazione appare irragionevole, contraddittoria e illogica, dal momento che non tiene in alcun conto l’organicità e la interdisciplinarietà degli studi di Ingegneria che garantiscono una preparazione complessivamente idonea allo svolgimento delle funzioni relative all’attività in materia di rendimento energetico dell’edilizia.

Inoltre la previsione della Regione Marche di istituire un vero e proprio Albo dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale al posto della previsione di un semplice Elenco, oltre a costituire violazione delle competenze dello Stato, al quale spetta in via esclusiva la costituzione di Albi o di Ordini per l’esercizio di attività professionali, risulta incompatibile, per violazione ed errata interpretazione, con le disposizioni delle direttive comunitarie 2006/123/CE e 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ed esercizio delle professioni.

Inoltre la Giunta regionale delle Marche, in difformità rispetto a quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005 – obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici – e dalla legge regionale delle Marche n. 14/2008 Norme per l'edilizia sostenibile -  carattere volontario della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (art. 6) - ha stabilito un unico sistema di accreditamento avente contestualmente ad oggetto la certificazione energetica e la certificazione della sostenibilità ambientale, anziché prevedere due distinte procedure in ragione della natura obbligatoria dell’una e di quella meramente volontaria dell’altra. In tal modo i tecnici che intendono svolgere attività di certificazione energetica degli edifici risulterebbero costretti, ai fini dell’accreditamento, a possedere requisiti attinenti alla materia ambientale: vengono riconosciuti quali crediti formativi la comprovata esperienza di progettazione in edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili, titoli questi che non hanno nulla a che vedere con l’attività di certificazione obbligatoria. Lo stesso corso, per l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo dei certificatori, prevede tra le materie di studio argomenti riguardanti la materia ambientale, quali ad esempio lo sviluppo del sito e la sostenibilità ambientale degli organismi edilizi, secondo un sistema che gli Ingegneri marchigiani ritengono palesemente illogico e irrazionale.

Infine nell’allegato 2 della delibera di giunta regionale 361/2010, contenente le procedure per l’accreditamento dei certificatori, per definire il parziale esonero dai corsi formativi, la Giunta regionale individua “la comprovata esperienza, almeno quinquennale, di progettazione di edilizia sostenibile, in edilizia pubblica o privata”, richiamata sopra, ma omette al contempo di indicare i criteri in base ai quali detta comprovata esperienza debba essere documentata e successivamente verificata dall’apposita Commissione nominata, violando in tal modo il principio del giusto procedimento nonché i principi di correttezza e imparzialità ai sensi dell’art. 97 della Costituzione; prevede, tra la documentazione da allegarsi alla domanda di accreditamento, l’attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica   ambientale, seppure tale titolo risulti in aperta contraddizione del punto 8 dell’allegato 1 della d.g.r. stessa, che lo esclude espressamente; richiede ai certificatori iscritti all’Albo la trasmissione con cadenza quinquennale dell’elenco delle certificazioni emesse da cui emerga l’emissione di almeno cinque certificati; si riserva la facoltà di ritirare l’accreditamento in caso di gravi inadempienze o carenze di eticità professionale.

Restiamo in attesa della sentenza del T.A.R. della Marche.

- Il testo completo della d.g.r. Marche 361/2010;
- Il testo completo del ricorso da parte della Federazione regionale degli Ingegneri delle Marche contro la Regione Marche


Articolo di Luisa Bravo, ingegnere, PhD Università di Bologna, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno

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