Modifiche al testo unico ambientale: cosa cambia
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n. 184/L alla G.U. n. 186 del giorno 11 agosto 2010), il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il decreto, entrato in vigore il 26 agosto 2010, contiene numerose novità in diverse materie:
- Disposizioni comuni e principi generali – Parte Prima
- Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) – Parte Seconda
- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera –Parte Quinta
Le principali novità sono:
Parte Prima: viene inserito quale obiettivo della tutela ambientale lo sviluppo sostenibile.
Parte Seconda: l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) entra in modo organico all’interno del TUA, al fine di accentrare in un unico testo normativo tutte le disposizioni autorizzative in materia ambientale (si ricorda che l’AIA veniva disciplinata dal d.lgs 59/2005). Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni tra Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e AIA, sono state introdotte norme di coordinamento e modifica alle valutazioni già disciplinate dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ante d.lgs. 128/2010.
In particolare, per le opere di competenza statale, l’AIA viene assorbita dalla VIA.
Nell’ambito AIA, il testo interviene anche in materia di rifiuti introducendo nuove procedure per la creazione e gestione delle discariche, dando disposizioni specifiche con riguardo agli impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agroalimentari, compresi gli allevamenti, e di gestione di rifiuti agricoli, inclusi i prodotti fitosanitari.
Parte Quinta: è la parte soggetta alla modifica di maggior spessore, a partire dalla distinzione tra stabilimento e impianto, necessaria per definire quali adempimenti sono a carico dei gestori e quali dell’amministrazione. Inoltre il Ministero dell’Ambiente diventa l’autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; viceversa i Piani Regionali di Qualità dell’Aria acquisiscono il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori di emissione più severi di quelli statali.
Tornando alla definizione di stabilimento: “complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”, se ne deduce che ad essere autorizzati devono essere ad oggi tutti gli stabilimenti, la cui domanda deve contenere anche la quota dei vari punti di emissione (prima non richiesta ad esempio).
Il testo del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. coordinato con il recente d.lgs. 128/2010 è visualizzabile dalla sezione Normativa del sito Ingegneri.cc
Articolo dell'Ing. Roberta Lazzari
Fonti:
ambiente&sicurezza n. 17 – 14 settembre 2010
http://www.madehse.com
http://www.consorzioremedia.com
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