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Con la SCIA abolito il certificato prevenzione incendi?

Con la SCIA abolito il certificato prevenzione incendi?

Grande preoccupazione tra gli addetti ai lavori per una notizia circolata prima della pausa estiva. Il testo del decreto legge con cui il 15 luglio 2010 è stata approvata dal Senato la manovra correttiva riguarda in effetti, anche se non la cita esplicitamente, la prevenzione incendi.

Con l’introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), infatti, sembra proprio che le procedure di prevenzione incendi fissate dal d.P.R. 37 del 1998 possano essere sostituite dall’invio della documentazione di autocertificazione, asseverazione ecc.

Al momento, dato che il testo prevede alcune esclusioni che potrebbero riguardare anche la prevenzione incendi, non si può intuire se ed in quale misura le procedure attuali saranno modificate. In ogni caso, il testo approvato dal Senato prevede che entro 12 mesi dalla conversione del decreto legge dovranno essere modificate le attuali normative, secondo dei criteri stabiliti dal decreto legge.

Ecco parte del testo:
articolo 19. – (segnalazione di inizio attività).

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante gal gioco, nonchè quelli imposti dalla normativa comunitaria.



La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 4 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nel casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni ci cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

L’amministrazione competente,in caso di accertata carenza di requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21.nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonchè di quelle di cui al capo VI del d.P.R. 28/12/00, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per la salute,per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punti con la reclusione da uno a tre anni”.

Fonte consted.com

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1 commenti per "Con la SCIA abolito il certificato prevenzione incendi?", lascia anche il tuo

  1. sergio il 16/10/2010 16:54 dove posso vedere tutti gli altri commenti?
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