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Classificazione acustica degli edifici, in attesa del decreto arriva la UNI 11367

Classificazione acustica degli edifici, in attesa del decreto arriva la UNI 11367

È stata pubblicata l’attesa norma UNI 11367 Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera.
Nel caso specifico la norma definisce la classificazione acustica degli edifici (leggi articolo).

La classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell’opera, consente di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.

Alla elaborazione di questa norma hanno partecipato oltre 60 esperti in rappresentanza di tutti gli interessi “in gioco”. Infatti tutte le fasi che convergono nel processo di realizzazione dell’opera sono determinanti ai fini del risultato acustico: la progettazione, l’esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d’opera, ecc.

La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.

Quattro classi di efficienza acustica
La norma prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe …

Questa griglia di classificazione viene attuata sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali, inoltre è prevista per singole unità immobiliari e non per l'intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all’intero condominio).
Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza acustica, dall'altro è una maggiore garanzia sul risultato finale che si potrà ottenere.



La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato; sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).

Tra gli argomenti più dibattuti la scelta di utilizzare la media energetica (invece di quella matematica) come indice unico rappresentativo di efficienza. Tale scelta è stata ritenuta la migliore dopo un lungo dibattito e un ampio confronto tra gli esperti, che hanno riconosciuto come entrambe le possibilità presentino sia aspetti positivi sia negativi. Comunque, per fornire all’utilizzatore informazioni complete ed esaurienti, la norma prevede che l’indice unico rappresentativo delle caratteristiche acustiche dell’ unità immobiliare (classi I, II, III e IV) sia integrato da altri cinque valori numerici che rappresentano le singole prestazioni acustiche.

Per quanto riguarda le difficoltà applicative, la futura norma UNI è certamente corposa e densa di contenuti tecnici che necessitano un’adeguata professionalità, ma la Commissione UNI li ha affiancati con una parte di testo contenente esempi di calcolo pensati proprio per facilitarne l’applicazione.

Requisiti acustici passivi e l’attesa per il decreto
Circa la quantificazione dei requisiti acustici passivi, i valori proposti dalla norma rappresentano una reale fattibilità assicurando, al contempo, un buon grado di comfort acustico: gli interessi degli acquirenti infatti sono sempre stati una priorità dell’UNI, così come delle pubbliche amministrazioni locali (Regioni e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente) e del Ministero dell’ambiente, che hanno partecipato ai lavori di normazione.

Cresce intanto l’attesa per la nuova normativa che il Governo dovrà emanare entro luglio 2010 sulla disciplina dell’isolamento acustico in edilizia, come previsto dall’art. 11 della legge 88/2009. In particolare dovranno essere esaminati due decreti legislativi relativi, l’uno alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici, e l’altro sulle norme riguardanti l’inquinamento acustico.

Fonte UNI

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4 commenti per "Classificazione acustica degli edifici, in attesa del decreto arriva la UNI 11367", lascia anche il tuo

  1. carlo barillari il 05/09/2010 01:05 Tutto molto bello. Ci stiamo finalmente allineando agli standard degli altri paesi europei dove viene posta molta attenzione alla risoluzione dei problemi della acustica in edilizia.
    Ritengo però fondamentale che le Regioni tutte impongano, dopo la emanazione del Prossimo DCPM che recepirà la norma UNI11367, che la relazione di classificazione acustica venga FISICAMENTE allegata agli atti di compravendita delle unità immobiliari. In caso contrario non saranno certo i notai a pretendere che il venditore presenti la relazione acustica all' acquirente. Di più, non ci sarà lavoro per i tecnici competenti in acustica che non avranno modo di affinare la esperienza sul campo. Tutto rimarrà come prima. Basti pensare alla Legge 447/95 e verificare la miriade di Comuni che non pretendono la relazione di impatto acustico prima dell' avvio delle nuove attività produttive. Mi sono fatto l' idea , purtroppo, che in Italia l' acustica in genere sia solo la Cenerentola delle attività professionali.
  2. Francesco67 il 29/01/2011 15:35 Salve,io ho una domanda da rivolgere: ho acquistato un'appartamento nuovo nel dicembre del 2007 e la sua costruzione risale ai primi del 2006. Ora, in casa io sento inverisimilmente tutti i rumori dei vicini: chiacchiericcio (tra l'altro parlato con tono normale di voce), "effusioni" varie, la TV a volume "normale" (se non addirittura basso), ecc. ecc. E' quindi evidente che l'intero edificio, composto da 10 appartamenti, non è coibentato acusticamente. Quello che voglio chiedere a voi che siete più esperti è quanto segue: il costruttore era obbligato ad effettuare la coibentazione acustica degli appartamenti all'epoca della loro fabbricazione (2006) oppure no? Se si, a quando risale esattamente l'obbligatorietà? Se si, posso rivalermi per vie legali nei suoi confronti affinchè adegui la coibentazione il mio appartamento? Se si, il costruttore era obbligato a rilasciarmi un'opportuna documentazione attestante l'avvenuto "test di coibentazione acustica" e da chi andava vidimato/omologato (Ente, ingegnere, ecc. ecc.)? Scusate per le tante domande ma sono veramente esasperato e spero mi rispondiate presto...saluti.Francesco
  3. Matteo Rubini il 09/05/2011 12:17 Salve Francesca,spero di poter essere di aiuto alle tue domande.i costruttori risultano obbligati dalla normativa nazionale DPCM 5/12/97, che però deve essere ripresa dalle Regione, Province e Comuni.Quindi il modo + semplice e sentire il comune dove è stato costruito l'immobile.Il costruttore purtroppo non è obbligato a rilasciarti nessuna documentaizone in merito.Potresti intraprendereun azione legale, ma recentemente il governo ha bloccato i contezionsi tra privati (quindi tra te e il costruttore).Ti consiglio prima di interpellare un legale sulla reale possibilità di ricorrere a vie legali, in caso affermativo ti consiglio di fare una indagine preliminare per accertare il mancato rispetto dei valori limite.Forse potresti intentareu una causa al Comune per la mancata verifica prima di rilasciare l'agibilità dell'appartemento.Spero di esserti stato utile
  4. Giovanni Mastrorillo il 21/05/2011 09:31 ciao Francesco, lalegge comunitaria 88/2009 afferma :"In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all?articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".pertanto, essendo il tuo rapporto con il costruttore sorto prima della data di entata in vigore della legge 88/2009, credo proprio che tu abbia tutto i requisiti per richiedere un risarcimento al costruttore. Saluti
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