Coordinatore della sicurezza: obbligo di aggiornamento
È stata emanata di recente una nota a cura del Centro studi del CNI per chiarire se l’obbligo di aggiornamento quinquennale (1) valga anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione e in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l’attestato di frequenza ai corsi qualificanti (2) prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/2008. Come si legge nella nota: “Tale obbligo vale anche per tali soggetti, a far data dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. 81/2008”.
Facciamo un passo indietro e analizziamo l’art. 98 del testo unico, che individua i requisiti professionali necessari per ricoprire l’incarico di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
La norma impone al professionista di possedere un determinato titolo di studio, un attestato di frequenza con verifica di apprendimento finale di uno specifico corso in materia di sicurezza e l’obbligo di aggiornamento che, per inciso, viene ribadito anche nell’allegato XIV del testo unico.
Alla lettura dell’art. 98, rileva la nota del Centro studi, emerge la differenza tra il possesso di un attestato di frequenza e l’obbligo di aggiornamento. Il primo è una condizione necessaria per ottenere la qualifica di coordinatore della sicurezza, il secondo è qualità necessaria per il mantenimento della stessa.
Sempre l’art. 98 del testo unico ha introdotto un regime transitorio per il quale si devono ritenere validi gli attestati rilasciati nel rispetto della normativa previgente (d.lgs. 494/1996) a conclusione dei corsi che siano stati avviati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2008. A ulteriore precisazione, anche l’allegato XIV indica che: “ … per coloro che abbiano conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Del pari sussiste l’obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l’attestato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo”.
Quindi, per i professionisti in possesso dell’attestato ottenuto prima dell’entrata in vigore del testo unico, il termine quinquennale imposto per l’aggiornamento ha cominciato a decorrere dal 15 maggio 2008 (3) e il termine ultimo entro cui dovranno svolgere l’aggiornamento sarà il 15 maggio 2013.
La nota sottolinea inoltre la rilevanza giuridica dell’obbligo di aggiornamento professionale sotto il profilo della responsabilità civile per culpa in eligendo. Inoltre viene ricordato che l’obbligo di aggiornamento, nel contesto del d.lgs. n. 81/2008, appare svincolato da quello di conseguimento dell’attestato di formazione di cui al comma 2 dell’art. 98 del citato d.lgs. n. 81/2008.
Interessante notare che l’obbligo di aggiornamento quinquennale vale anche per coloro che, in base alle eccezioni all’obbligo del possesso dell’attesto di qualificazione indicate nel testo unico (4), non sono tenuti a seguire un corso specifico per ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza: anche per questi soggetti non viene meno l’obbligo dell’aggiornamento così come indicato dall’allegato XIV.
La nota conclude dunque ribadendo che: “L’aggiornamento professionale di cui al d.lgs. n. 81/2008 è obbligatorio per tutti i professionisti che ricoprano l’incarico di coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione e dunque anche per quelli in possesso di un attestato conseguito ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 494/1996; questo a prescindere non solo dalla data di conseguimento dell’attestato di frequenza, ma anche dal possesso di detto attestato (si vedano le eccezioni di cui al comma 4 dell’art. 98)”.
Note
1. Art. 98, comma 2 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008.
2. Cioè i corsi ai sensi dell’art. 10, comma 2 del d.lgs. 494/1996.
3. Data di entrata in vigore del testo unico della sicurezza (d.lgs. 81/2008).
4. Art. 98, comma 4 del d.lgs. 81/2008.
A cura di Mauro Ferrarini
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