Novità nelle autorizzazioni delle energie pulite
Nell’articolo Odissea del Progettista D.I.A. o A.U., pubblicato il 1° febbraio 2010 (leggi articolo), era stata fatta una rapida carrellata di come un progettista debba continuamente cambiare approccio all’iter autorizzativo di impianti a fonti rinnovabili, a seconda della normativa che si decide di seguire, piuttosto di quella che le pubbliche amministrazioni ritengono valida.
Allora si erano riportate le leggi nazionali vigenti, ovvero:
- il d.lgs. 387/2003 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il d.lgs. 152/06 e s.m.i. Parte quinta – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la legge 99/2009 e s.m.i. - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Dal loro esame sembrava che per piccoli impianti di cogenerazione la strada autorizzativa fosse scandita dalla prassi della D.I.A.
Forse una svolta è stata data dall’approvazione definitiva della Legge Comunitaria, il 21 maggio 2010, il cui articolo 17 comma 1 lettera d) dichiara di: “semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento”.
Ma attenzione! Non è sufficiente l’approvazione della Legge Comunitaria a chiarire i nostri dubbi. Essa infatti si limita a dettare i criteri con cui scrivere le nuove norme in materia di energia. Tali criteri sono quelli che l'Unione europea ha stabilito si debbano applicare in tutti gli Stati membri.
Occorre quindi attendere il decreto legislativo italiano che, recependo la direttiva 2009/28/Ce (direttiva “rinnovabili”), trasformerà in legge l’indicazione della Legge Comunitaria (ovvero la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili).
Il termine ultimo indicato dall’Unione europea per il recepimento della “direttiva rinnovabili” è il 5 dicembre 2010.
E questa sarà una nuova sfida per l’Italia: riusciremo ad avere il decreto entro i termini stabiliti?
Attualmente il consiglio di reperire informazioni dalle singole amministrazioni, che era stato dato 4 mesi fa, resta valido. Di fatto anche i funzionari pubblici non si sentono del tutto sicuri che una strada sia migliore dell’altra, e che la scelta sia univoca.
Articolo dell'Ing.
Roberta LazzariFonti:
Odissea del Progettista D.I.A. o A.U. del 1° febbraio 2010 di Roberta Lazzari
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