Liberalizzazione in edilizia: si parte
Con la conversione del d.l. 40/2010 tramite la legge n. 73 del 22 maggio 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010), parte la liberalizzazione di alcune attività edilizie, tramite la completa riscrittura dell’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, che regola gli interventi di edilizia libera, realizzabili cioè senza alcun titolo abilitativo.
In particolare, il “nuovo” articolo 6 del testo unico dell’edilizia suddivide gli interventi di edilizia libera in due grandi gruppi: quello per i quali non è previsto alcun titolo abilitativo e quello per i quali è comunque richiesta una semplice comunicazione di inizio lavori all’amministrazione comunale competente (anche tramite e-mail).
Tra gli interventi non sottoposti né a titolo abilitativo né a comunicazione rientrano la manutenzione ordinaria, i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a patto che non comportino la costruzione di rampe e comunque non alterino la sagoma dell’edificio), le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo fuori dal centro abitato che abbiano carattere geognostico, a esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura.
Per quanto riguarda, invece, le realizzazioni che richiedono solo una semplice comunicazione all’amministrazione comunale vi sono le manutenzioni straordinarie, le opere temporanee per esigenze contingenti e destinate a essere rimosse, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici senza serbatoio di accumulo esterno (1), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
La manutenzione straordinaria
Tra le novità del nuovo articolo 6 del d.P.R. 380/2001 si segnala in particolare l’attività di manutenzione straordinaria, compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Ricordiamo che, in precedenza, questo tipo di attività edilizia era sottoposta a Denuncia di inizio attività.
In ogni caso, oltre alla comunicazione di inizio lavori, per gli interventi di manutenzione straordinaria occorrerà trasmettere i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. È poi necessario inviare all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica sono sanzionate con una somma pari a 258 euro. Tale sanzione può essere ridotta di due terzi se la comunicazione venga effettuata spontaneamente nel corso dell`intervento.
Da ultimo, il provvedimento dispone che le Regioni a statuto ordinario possono: estendere la disciplina anche ad interventi edilizi ulteriori a quelli previsti; individuare ulteriori interventi edilizi per i quali sia obbligatoria la trasmissione della relazione tecnica; stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.
Si segnala, infine, che durante l’esame al Parlamento per la conversione del decreto legge il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno con il quale si è impegnato a prevedere che il soggetto interessato agli interventi di manutenzione straordinaria debba allegare alla comunicazione di inizio lavori anche la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lett. b) e c) del d.lgs. 81/2008 ossia il documento unico di regolarità contributiva.
Fonte Ance
Note
1. Questi impianti vanno realizzati per servizio agli edifici e devono essere costruiti fuori dalla zona A, di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.
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