Responsabilità contrattuale del professionista tecnico
Nel primo incontro con il cliente il professionista riceve le informazioni necessarie per procedere alla stesura di un progetto che, se accettato, porterà alla formalizzazione dell’incarico mediante un contratto, che regolerà i rapporti tra le parti, l’esecuzione dell’opera e le relative tempistiche. Se il compimento dell’opera commissionata richiede una consistente organizzazione o l’ausilio di lavoro altrui, si potrà stipulare un contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c.
Se invece l’opera può essere svolta con la sola prevalenza del proprio lavoro, si potrà ricorrere a un contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c.
In entrambi i casi la mancata diligenza nell’eseguire i lavori espone il professionista alla responsabilità contrattuale, se quest’ultimo viola gli obblighi assunti, o extra contrattuale, se il medesimo cagiona danni a terzi. Nella responsabilità contrattuale è considerato inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 c.c., la violazione degli obblighi assunti con l’incarico in relazione, per esempio, all’esecuzione dell’opera, alle tempistiche, ecc.
Il primo passo che il committente sarà tenuto a porre in essere, se il professionista non precede alle condizioni stabilite contrattualmente, sarà quello di metterlo in mora, ovvero di fissargli con raccomandata A.R. un termine entro il quale adeguarsi. In caso contrario, alla scadenza il cliente potrà recedere dal contratto e, se il mancato adeguamento sia dipeso da cause imputabili al professionista, quest’ultimo sarà anche obbligato al risarcimento del danno.
Il servizio reso dal professionista, che ha come oggetto un determinato comportamento o servizio, è normalmente inquadrabile nelle obbligazioni di mezzi, nelle quali il debitore è tenuto al diligente svolgimento di un’attività a prescindere dall’effettivo conseguimento di un risultato sperato che, invece, caratterizza le obbligazioni di risultato. Tuttavia la Corte di Cassazione ha affermato che il giudizio di responsabilità relativo al professionista tecnico per il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente trascende la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, mentre la giurisprudenza di merito è maggiormente orientata a qualificare tale obbligazione come di risultato.
In ogni caso, comunque, la responsabilità è imputabile al professionista solo ove la stessa sia diretta conseguenza di errori commessi a causa di un comportamento colpevole. Per escludere la propria colpa l’ingegnere dovrà quindi dimostrare di avere onorato gli impegni contrattuali e agito con diligenza, quale misura dell’adempimento dei propri obblighi, che nel caso del professionista deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176 c.c., prudenza, quale criterio dell’agire umano che ogni soggetto deve seguire, e perizia, quale insieme delle cognizioni tecniche acquisite con lo studio e l’esperienza. La mancanza di alcuni di questi elementi determinerà un grado maggiore o minore di colpevolezza. Ma se l’incarico implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, valutati con riferimento al professionista medio, la responsabilità non potrà essere imputata al prestatore d’opera in caso di sola colpa lieve.
Articolo di Alessandro Cassano
L'articolo è apparso sul numero 3.2010 della rivista Ingegneri
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