Legno strutturale: il centro di lavorazione e la figura del direttore tecnico di produzione
A partire dal 1° Luglio del 2009 è entrato nel nostro ordinamento legislativo il d.m. 14 gennaio 2008 contenente le Norme tecniche delle costruzioni, ponendo quindi fine al periodo di coesistenza con i precedenti decreti (d.m. 16 gennaio 1996 e d.m. 14 settembre 2005) e collocandosi come unico documento tecnico di riferimento per il settore delle costruzioni.
Le nuove Norme tecniche e il legno
Lo stesso documento legislativo (d.m. 14 gennaio 2008)) definisce una par condicio tra i materiali da costruzione, provvedendo a definire specifiche procedure di qualificazione e certificazione di prodotto.
I paragrafi che risultano interessare il settore legno del legno strutturale sono:
- Paragrafo 4.4: Costruzioni di legno
- Paragrafo 7.7: Sismica - Costruzioni di legno
- Paragrafo 11.7: Materiali a base di legno - Qualificazione.
In particolare, sembra opportuno sottolineare come il paragrafo 4.4 esplichi quanto segue:
- “… Tutto il legno per impieghi strutturali deve essere classificato secondo la resistenza …”
- “… I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati ai requisiti essenziali indicati nel 11.7 …” (§11.7 Procedure di qualificazione: materiali e prodotti a base di legno)
A tal proposito la circolare esplicativa del 2 febbraio 2009 n.617 sancisce in modo ufficiale (similmente a quanto stabilito per la figura dei produttori), l’obbligatorietà della qualificazione dei prodotti lavorati dai Centri di lavorazione.
Si riporta a titolo di completezza quanto definito dalla stessa circolare esplicativa: “Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare la loro configurazione finale in opera (tagli, forature …) sia di legno massiccio che di legno lamellare sono da considerarsi a tutti gli effetti come centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale ultimata favorevolmente l’istruttoria rilascia un Attestato di Denuncia di Attività …”.
Quindi, tali centri di lavorazione, in modo affine alla figura dei produttori (“… Il soggetto legalmente responsabile della classificazione secondo la resistenza meccanica del materiale o del prodotto a base di legno …”), devono in linea di massima compiere i seguenti passi al fine di essere in linea con i principi legislativi:
1) Aver individuato la figura di un direttore tecnico di produzione
2) Aver ottenuto l’Attestato di qualificazione come centro di lavorazione da parte del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3) Essere in possesso di un proprio marchio (in cui devono essere determinate informazioni
minime)
Secondo le stesse disposizioni del d.m. 14 gennaio 2008, la figura del direttore tecnico di produzione è quella dotata di abilitazione tramite apposito corso di formazione che assumerà le responsabilità relative alla rispondenza tra quanto prodotto in azienda e la documentazione depositata presso gli uffici del Servizio tecnico centrale, come riportato anche nel § 11.7.10.1.
Lo scopo di tali prescrizioni sono quelle di assicurare lungo la filiera delle imprese che operano nel settore del legno strutturale una certa tracciabilità di prodotto e che si apportino esclusivamente lavorazioni che non compromettano la resistenza meccanica dichiarata dal produttore. Formare la figura del direttore tecnico di produzione risulta essere quindi indispensabile per dare avvio all’iter di qualificazione.
di Marco Lucchetti, Ufficio normativa Assolegno/Assoimballaggi
Il presente articolo è tratto dal n. 3/2009 di TNL Technological NewsLetter, edito da Istituto Giordano
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