Ascensori: adeguamenti obbligatori per nuovi standard di sicurezza
Il primo settembre 2009 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 108/2009 Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009) per la modernizzazione e l’adeguamento agli standard di sicurezza degli ascensori entrati in funzione prima del 1999, in recepimento la normativa europea Uni En 81-80. Lo scopo del decreto è quello di uniformare gli standard di sicurezza di tutti gli ascensori in esercizio sul territorio Italiano, data l’effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi.
L’ascensore è una macchina che dalla sua invenzione, che risale a metà del 1800, è stata progettata per trasportare persone in sicurezza, che è garantita da standard definiti per legge e che, come tutti gli standard, sono diventati sempre più stringenti nel tempo, in linea con l’accresciuta sensibilità sociale verso la sicurezza, la qualità, l’affidabilità, il funzionamento senza interruzioni. Secondo i dati di Assoascensori, dal 2009 l'Italia detiene il primato mondiale per numero di ascensori installati, con circa 870 mila impianti che ogni giorno effettuano 100 milioni di corse. Al contempo circa il 40% degli ascensori in servizio è in funzione da oltre 30 anni ed almeno il 60% non è dotato delle tecnologie più recenti in grado di garantire un maggiore livello di sicurezza sia per gli utenti, che per il personale tecnico addetto alla loro manutenzione. Questo decreto attuativo, già adottato in molte altre nazioni europee, comporterà un significativo incremento degli interventi di ammodernamento necessari per adeguare i vecchi ascensori agli standard di sicurezza, già garantiti per i nuovi ascensori entrati in funzione dopo il 1999, superando il regime di differente normativa cui erano sottoposti gli ascensori appartenenti ai due periodi storici. Per i prossimi 15 anni tutto il parco ascensori presente sul territorio italiano dovrà essere conforme ai dettami di sicurezza prescritti dall’analisi dei rischi effettuata in base alle prescrizioni contenute nel d.m. e nei suoi allegati.
Panorama normativo precedente
La principale norma di riferimento in materia di progettazione ed esercizio degli impianti ascensori era la direttiva europea 95/16/CE Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, nota come Direttiva Europea di prodotto sugli ascensori, recepita in Italia dal d.P.R. 162/1999. Questa norma stabiliva però i livelli di sicurezza solo per gli impianti messi in funzione a partire dal 30 giugno 1999. Vi era infatti un regime di differente normativa cui erano sottoposti gli ascensori:
1)per quelli entrati in funzione dopo il 30 giugno 1999 si applicava (e continua ad applicarsi) il d.P.R. 162/1999;
2)per quelli già in esercizio valeva la normativa fino ad allora vigente, che richiedeva standard di sicurezza inferiori rispetto agli attuali, non più confacenti alle moderne conoscenze tecniche.
Cosa prevede il nuovo decreto
L'introduzione del decreto sul miglioramento della sicurezza degli ascensori prevede un graduale adeguamento degli impianti installati prima del 1999 alle normative di sicurezza già obbligatorie per quelli di nuova installazione. Naturalmente, visti i numeri in gioco, è previsto un progressivo schema di attuazione delle delle verifiche e dell'effettuazione degli interventi d'adeguamento in base alla vetustà del singolo impianto ascensore: tale adeguamento sarà graduale, da 5 a 15 anni, a seconda dello stato e delle caratteristiche tecniche degli impianti, consentendo di programmare nel tempo gli interventi con costi variabili. I primi ad essere adeguati sono gli impianti entrati in funzione nel 1964. Gli ultimi da sottoporre a modifica sono i più recenti, installati prima del 24 giugno 1999.
Ecco uno schema di sintesi:
- entro 2 anni per l’impianti installati prima del 15 novembre 1964 ;
- entro 3 anni per l’impianti installati prima del 24 ottobre 1979;
- entro 4 anni per l’impianti installati prima del 9 aprile 1991;
- entro 5 anni per l’impianti installati prima del 24 giugno 1999.
All’analisi seguirà la compilazione di una tabella di interventi da realizzare sullo specifico impianto, al fine di renderlo “più moderno” e di rispettare le normative vigenti. I tempi per l’esecuzione dei lavori indicati dagli Organismi Notificati sono relativi ai rischi riscontrati, ALTO 5 anni, MEDIO 10 anni, BASSO solo in occasione di interventi di modernizzazione successivi. Ente responsabile delle verifiche sarà, alternativamente, la Asl, gli organismi notificati, l’ispettorato del lavoro e l’Arpa, laddove la normativa regionale gli deleghi tale competenza.
Adempimenti a carico dei proprietari
Il proprietario o l'amministratore condominiale, se trattasi di condominio, a partire dall'entrata in vigore del decreto, ovvero il 1° settembre 2009, in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già programmata dall'Organismo notificato/Asl/Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore, contestualmente deve richiedere e concordare l'effettuazione di una “verifica straordinaria” finalizzata all'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto in riferimento alla norma UNI EN 81-80. Successivamente al controllo ed alle eventuali prescrizioni che dovessero conseguirne, il proprietario dell’impianto o l’amministratore dovrà adeguare l’ascensore in un termine variabile a seconda delle modifiche da apportare. In caso di mancata esecuzione degli interventi di verifica e di successivo adeguamento, l'impianto non potrà essere tenuto in esercizio. Tutte le responsabilità ed i costi derivanti dal decreto sono posti a carico del proprietario o del suo legale rappresentante.
Articolo di Andrea Cantini
Per approfondimenti:
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ascensori/
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