Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
Nella delibera n. 121 del 1° febbraio 2010 la Giunta regionale dell’Emilia Romagna si è espressa, oltre che sul tema delle varianti sostanziali e non sostanziali (leggi articolo), anche sugli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.
Tale delibera indica in sostanza (Allegato A) quali sono le opere che il progettista può escludere dalle procedure di autorizzazione e di deposito di cui agli articoli 11 e 13 del Titolo IV Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico della legge regionale n. 19/ 2008.
Vengono disciplinati gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sia per gli interventi di nuova costruzione che per quelli sulle costruzioni esistenti.
L’appartenenza alle categorie sopracitate comporta comunque il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni (NTC) e sotto la direzione
lavori di un tecnico abilitato.
Nell’allegato C della delibera 121 sono specificati e indicati quali e quanti elaborati (tecnici, analitici o grafici) siano previsti al fine di dimostrare che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.
Entrando nel dettaglio, la documentazione necessaria è costituita da una dichiarazione firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in uno dei casi elencati nell’allegato A; inoltre è richiesta una relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento.
Quando previsto occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso siano previste strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore.
Infine bisogna allegare un elaborato grafico comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all’entità dell’intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.
La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente.
In allegato si riportano gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di procedure di autorizzazione e di deposito:
Articolo dell’Ing. Stefano Valentini
Immagine tratta dal sito verdelegno.net
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