Riparto delle competenze professionali (parte II)
La questione dell’ambito di operatività dell’attività del geometra rispetto a quella degli ingegneri e degli architetti è rimasta sempre alquanto problematica, soprattutto all’indomani dell’approvazione delle leggi n. 1086/1971 in materia di opere in cemento armato e n. 64/1974 in tema di costruzioni in zone sismiche, non essendo mai stato sufficientemente chiaro fino a che punto un geometra potesse ritenersi competente.
Per quanto concerne la progettazione e la conseguente direzione dei lavori, l’art. 16, lett. l), del regio decreto n. 274/1929 stabilisce che rientra nella competenza dei geometri l’attività di “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l’incolumità delle persone”.
La successiva lett. m) del medesimo decreto sancisce inoltre la competenza dei geometri relativamente al progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.Successivamente, il regio decreto n. 2229 del 16 novembre 1939, all’art. 1, ha escluso in via assoluta la competenza di tecnici non laureati nella realizzazione di opere in cemento armato.
Quindi, con l’entrata in vigore della legge n. 1086 del 5 novembre 1971, che ha abrogato il regio decreto n. 2229/1939, la competenza a realizzare opere in cemento armato non è stata più circoscritta ai soli tecnici laureati (ingegneri e architetti) ma è stata nuovamente estesa a quelli non laureati (geometri e periti edili).
L’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 1086/1971 prevede infatti che la costruzione di questo tipo di opere deve avvenire in base a un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive competenze. Proprio tale richiamo alle limitazioni nelle competenze sancite dai diversi regolamenti professionali ha però nuovamente generato notevoli problemi interpretativi, essendo incerta la soglia di competenza dei tecnici non laureati.
Anche l’art. 64 del recente Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) non ha in alcun modo contribuito a risolvere l’annosa questione.
Le posizioni della giurisprudenza
In giurisprudenza, invece, si sono affermate due posizioni definite e precise. Da una parte la Cassazione, la quale ha privilegiato un’interpretazione letterale dell’art. 16 r.d. n. 274/1929, sostenendo che la progettazione e l’esecuzione delle opere in cemento, semplice o armato, sono riservate agli ingegneri e agli architetti.
L’unica eccezione sarebbe rappresentata dalla competenza dei geometri con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone.
Dall’altro lato la giurisprudenza del Consiglio di Stato risulta invece caratterizzata da due diversi orientamenti interpretativi.
Il primo di essi include tra le competenze del geometra la progettazione e la direzione di opere civili in cemento armato di modeste dimensioni e tali da escludere il pericolo per l’incolumità delle persone in caso di difetto strutturale.
La seconda interpretazione fornita dal giudice amministrativo sembra invece allineata alla posizione espressa della Corte di Cassazione, sostenendo che la riconosciuta competenza dei geometri in ordine alle opere civili di modeste dimensioni non includerebbe mai strutture in cemento armato.
In considerazione degli orientamenti sopra descritti può dunque affermarsi una prevalenza della tesi restrittiva volta a circoscrivere al massimo la competenza professionale dei geometri nella progettazione ed esecuzione delle opere in cemento armato, allo scopo evidente di tutelare al meglio la collettività dai rischi connessi alla realizzazione degli edifici civili.
Articolo di Rossella Corapi
Articolo, tratto del n. 12/2009 del tabloid Ingegneri, leggi la prima parte
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1 commenti per "Riparto delle competenze professionali (parte II)", lascia anche il tuo
Tuttavia pongo un altro problema: "ci può essere una forma di subordinazione tra l'ingegnere triennale e quello quinquennale? Dove finiscono le competenze dell'uno e iniziano le competenze dell'altro?".