Per la tua pubblicità su questo sito


Riparto delle competenze professionali (parte II)

Riparto delle competenze professionali (parte II)

La questione dell’ambito di operatività dell’attività del geometra rispetto a quella degli ingegneri e degli architetti è rimasta sempre alquanto problematica, soprattutto all’indomani dell’approvazione delle leggi n. 1086/1971 in materia di opere in cemento armato e n. 64/1974 in tema di costruzioni in zone sismiche, non essendo mai stato sufficientemente chiaro fino a che punto un geometra potesse ritenersi competente.

Per quanto concerne la progettazione e la conseguente direzione dei lavori, l’art. 16, lett. l), del regio decreto n. 274/1929 stabilisce che rientra nella competenza dei geometri l’attività di “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l’incolumità delle persone”.

La successiva lett. m) del medesimo decreto sancisce inoltre la competenza dei geometri relativamente al progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.Successivamente, il regio decreto n. 2229 del 16 novembre 1939, all’art. 1, ha escluso in via assoluta la competenza di tecnici non laureati nella realizzazione di opere in cemento armato.
Quindi, con l’entrata in vigore della legge n. 1086 del 5 novembre 1971, che ha abrogato il regio decreto n. 2229/1939, la competenza a realizzare opere in cemento armato non è stata più circoscritta ai soli tecnici laureati (ingegneri e architetti) ma è stata nuovamente estesa a quelli non laureati (geometri e periti edili).
L’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 1086/1971 prevede infatti che la costruzione di questo tipo di opere deve avvenire in base a un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive competenze. Proprio tale richiamo alle limitazioni nelle competenze sancite dai diversi regolamenti professionali ha però nuovamente generato notevoli problemi interpretativi, essendo incerta la soglia di competenza dei tecnici non laureati.
Anche l’art. 64 del recente Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) non ha in alcun modo contribuito a risolvere l’annosa questione.

Le posizioni della giurisprudenza
In giurisprudenza, invece, si sono affermate due posizioni definite e precise. Da una parte la Cassazione, la quale ha privilegiato un’interpretazione letterale dell’art. 16 r.d. n. 274/1929, sostenendo che la progettazione e l’esecuzione delle opere in cemento, semplice o armato, sono riservate agli ingegneri e agli architetti.
L’unica eccezione sarebbe rappresentata dalla competenza dei geometri con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone.




Dall’altro lato la giurisprudenza del Consiglio di Stato risulta invece caratterizzata da due diversi orientamenti interpretativi.

Il primo di essi include tra le competenze del geometra la progettazione e la direzione di opere civili in cemento armato di modeste dimensioni e tali da escludere il pericolo per l’incolumità delle persone in caso di difetto strutturale.
La seconda interpretazione fornita dal giudice amministrativo sembra invece allineata alla posizione espressa della Corte di Cassazione, sostenendo che la riconosciuta competenza dei geometri in ordine alle opere civili di modeste dimensioni non includerebbe mai strutture in cemento armato.

In considerazione degli orientamenti sopra descritti può dunque affermarsi una prevalenza della tesi restrittiva volta a circoscrivere al massimo la competenza professionale dei geometri nella progettazione ed esecuzione delle opere in cemento armato, allo scopo evidente di tutelare al meglio la collettività dai rischi connessi alla realizzazione degli edifici civili.

Articolo di Rossella Corapi

Articolo, tratto del n. 12/2009 del tabloid Ingegneri, leggi la prima parte

Ti potrebbe interessare anche



1 commenti per "Riparto delle competenze professionali (parte II)", lascia anche il tuo

  1. Giuseppe il 25/02/2010 11:40 Aggiungo che con sentenza n°19292/2009 la Corte suprema di Cassazione ha sancito che non vi può essere alcuna forma di subordinazione dell'ingegnere rispetto a professionisti dotati di titolo di studio inferiore.
    Tuttavia pongo un altro problema: "ci può essere una forma di subordinazione tra l'ingegnere triennale e quello quinquennale? Dove finiscono le competenze dell'uno e iniziano le competenze dell'altro?".
Lascia il tuo commento! c

 
 
 
 
assicurazione.it Risparmia 500€ sulla tua RC Auto
Marca
assicurazioni on line
su Assicurazione.it
mutui.it Risparmia 15000€ sul tuo mutuo casa
Importo
Euro
mutui on line
su Mutui.it
prestiti.it Risparmia 2000€ sul tuo prestito
Importo
Euro
prestiti personali
su Prestiti.it
 
Seleziona la provincia
Seleziona la tipologia

chiudi x

Iscriviti alla newsletter EdiltecnicOnline

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica e clicca su Iscriviti


Ho letto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati

NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI EX ART 13 D.LGS. 196/2003 E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO

Maggioli SpA, titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota, fornire a tutti gli utenti un'informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati elettronicamente e/o manualmente da Maggioli SpA, Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio. Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati saranno trattati dalla nostra società e dalle società del Gruppo Maggioli per l'invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi o quelli di società clienti del Gruppo Maggioli. L'indicazione della email deve essere fatta con cura in quanto necessaria per ricevere il servizio, i dati a corredo vengono chiesti per targettizzare gli invii informativi. I suoi dati non saranno diffusi. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti, funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nostri clienti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.lgs 196/2003. Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: editoria elettronica, mailing, marketing, CED, servizi Internet, fiere e congressi. L'utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchà pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. "Compilare il form con i propri dati con conseguente dichiarazione espressa di aver letto e accettato questa informativa, autorizza la Maggioli spa e le società del Gruppo Maggioli al trattamento dei suoi dati per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per l'invio di materiale promozionale, anche da parte di soggetti terzi nostri clienti, secondo le modalità illustrate nell'informativa. L'utente potrà esercitare ogni diritto previsto dal citato art. 7 con la semplice risposta alla e-mail ricevuta.