Riparto delle competenze professionali (parte I)
Ai fini del riparto di competenza professionale tra geometri e ingegneri, la circostanza che una costruzione sia stata edificata senza l’uso del cemento armato non comporta, di per sé, che la relativa progettazione rientri nella competenza professionale del primo, dovendosi tenere conto anche di altri elementi, tra i quali le dimensioni e l’impatto urbanistico dell’opera.
Lo ha chiarito la seconda sezione della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8543 dell’8 aprile 2009.
Il caso
Il caso in questione riguardava il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un geometra contro la società committente al fine di ottenere il pagamento delle sue competenze professionali relative all’assistenza nella redazione di un contratto preliminare di compravendita e alla progettazione della ristrutturazione del relativo immobile. La società intimata aveva però deciso di opporsi al suddetto ricorso, eccependo la nullità del contratto d’opera, poiché l’incarico di progettazione edilizia comportava la radicale trasformazione del fabbricato da laboratorio artigianale a otto appartamenti e, quindi, avrebbe ecceduto le competenze professionali del geometra.
In primo grado il giudice accoglieva l’opposizione, ritenendo nullo l’incarico di progettazione e riconoscendo al geometra il solo credito relativo all’assistenza nella redazione del contratto preliminare. Il geometra decideva così di ricorrere in appello. La Corte di Firenze decideva però di confermare la sentenza impugnata, sulla considerazione che il progetto edilizio, riguardando la trasformazione di un fatiscente fabbricato artigianale in un edificio per civili abitazioni, di notevoli dimensioni e con relative opere di urbanizzazione, aveva comportato la soluzione di problemi complessi, con connesse implicazioni per la stabilità e pericoli per l’incolumità delle persone, eccedendo le competenze istituzionali dei geometri, con conseguente nullità del contratto d’opera e insussistenza del diritto al compenso, ai sensi dell’art. 2331 c.c.
L’ultima parola alla Cassazione
Contro tale sentenza il geometra decideva quindi di proporre ricorso per Cassazione, lamentando la mancata considerazione del fatto che il proprio intervento, consistente in una semplice ristrutturazione, non avrebbe comportato aumenti di volumetria né impiego di pilastri in cemento armato, dunque ben potendosi ritenere che l’intervento sull’edificio in questione fosse di modesta entità.
I giudici della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, hanno deciso di rigettare il ricorso, ritenendo che il parametro normativo relativo alla modestia delle costruzioni civili da realizzare, di cui alla lett. m) del regio decreto n. 274/1929, sia da ritenersi debitamente osservato indipendentemente dall’impiego del cemento armato, elemento quest’ultimo certamente decisivo ai fini dell’esclusione della competenza professionale del geometra ma non anche necessario, potendo un intervento di rilevante entità e di sensibile impatto urbanistico comunque ritenersi nel suo complesso non modesto, anche nell’improbabile e teorica ipotesi di mancato impiego di cemento armato.
Articolo di Rossella Corapi
Articolo tratto del n. 12/2009 del tabloid Ingegneri, leggi la seconda parte
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