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L’attualità delle tariffe professionali per le prestazioni di ingegneria

L’attualità delle tariffe professionali per le prestazioni di ingegneria

Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono un retaggio del passato, incompatibili con la normativa europea e nazionale in materia di servizi.
Anche per una parte dei soggetti professionali (in particolare quelli organizzati in forma di società di capitale) che operano nel settore dei lavori pubblici e convivono con ribassi medi del 40% e ribassi massimi anche del 100%, non sono lo strumento più idoneo a regolamentare un mercato “impazzito”.

Eppure, esistono grandi Paesi europei che continuano ad utilizzare le tariffe professionali vincolanti per remunerare le prestazioni degli ingegneri e degli architetti.
Il 28 aprile 2009 il Governo Federale della Germania ha aggiornato, dopo 14 anni, le tariffe obbligatorie per le prestazioni di ingegneri e architetti (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI). La proposta del Governo è stata approvata dal Consiglio Federale nella seduta del 12 giugno; la nuova tariffa è stata pubblicata sulla Bundesgesetzblatt n. 53 del 17 agosto 2009, entrando in vigore il giorno successivo.

Per il contesto italiano il nuovo tariffario degli ingegneri e architetti tedeschi ha una duplice rilevanza.
In primo luogo esso consente per l’ennesima volta di ribadire la piena legittimità del ricorso alle tariffe vincolanti per remunerare le prestazioni di ingegneri e architetti.
Anche se la nostra Autorità garante della concorrenza e del mercato sembra ignorarlo, il sistema tariffario applicato alle prestazioni di ingegneri e architetti è perfettamente compatibile con il diritto comunitario.
La Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, ha affermato definitivamente che gli artt. 5 e 85 del trattato Cee (divenuti ora artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un Ordine professionale, una tariffa che fissi dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell’Ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti, a mezzo dei suoi organi, controlli nei momenti dell’approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari.
Alla luce di detto principio sono state ritenute legittime tutte le tariffe professionali adottate in Italia, vincolanti fino all’approvazione della legge “Bersani” (n. 248/2006).
Sorda al consolidato orientamento della Corte di Giustizia, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua recente Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali (IC34), continua a ribadire che “secondo il diritto antitrust (..) i prezzi fissi o minimi rappresentano l’esempio più evidente di restrizione della libera concorrenza che non trova alcuna giustificazione nella tutela di interessi generali”.

Con particolare riferimento alla determinazione dei compensi per la progettazione nell’ambito di lavori pubblici ed alla possibilità da parte delle stazioni appaltanti di utilizzare, ove motivatamente ritenuti adeguati, i corrispettivi di cui attualmente al d.m. 4 aprile 2001, l’Autorità ha inoltre affermato che “la disposizione in esame” (ossia quella che dà facoltà alle stazioni appaltanti di utilizzare i “corrispettivi” per l’individuazione della base d’asta nelle gare pubbliche) può “alterare il libero gioco della concorrenza” 2, e ne ha richiesto l’abrogazione.
Con questa richiesta l’Autorità garante della concorrenza conferma di avere nei professionisti il suo “bersaglio” principale se non esclusivo.
È, infatti, noto che la base d’asta per le attività di esecuzione dei lavori pubblici continua ad essere stabilita facendo obbligatoriamente riferimento a prezzari regionali (di cui al comma 8, art. 133 del d.lgs 163/2006), aggiornati annualmente, i quali assumono la stessa funzione dei “corrispettivi” di cui al d.m. 4 aprile 2001, utilizzabili però solo facoltativamente dalle stazioni appaltanti. Non risulta che l’Autorità abbia mai censurato il ricorso obbligatorio da parte delle stazioni appaltanti a tali prezzari, di cui beneficiano le imprese di costruzione.

La scelta del Governo Federale di Germania dimostra, invece, che le tariffe professionali vincolanti sono uno strumento irrinunciabile per garantire la qualità delle prestazioni d’ingegneria e tutelare gli stessi consumatori.

Nel motivare la decisione di aggiornare e confermare l’obbligatorietà del tariffario per ingegneri e architetti il Governo Federale afferma:



Scopo della prescrizione di tariffe minime è la prevenzione di una competizione sconsiderata, che metterebbe a repentaglio la qualità delle prestazioni professionistiche”. Competizione sconsiderata che connota ora il mercato delle prestazioni professionali d’ingegneria in Italia.
Il Governo Federale ritiene, inoltre, che le tariffe professionali siano uno strumento idoneo anche a tutelare i consumatori: Sul mercato esistono lacune di informazione, che impediscono ai committenti una equa valutazione delle prestazioni professionali. In tale ottica i minimi di tariffa collegati a prescrizioni minime possono anche a contribuire alla protezione dei consumatori”.

Il nuovo tariffario tedesco prevede un incremento medio dei compensi di ingegneri e architetti del 10%. Il Governo tedesco stima che le nuove tariffe di ingegneri e architetti comporteranno, per le sole amministrazioni pubbliche, maggiori oneri per 290 milioni di euro l’anno. Tale maggiore esborso viene però ritenuto necessario per garantire la qualità della progettazione e quindi la qualità complessiva delle opere pubbliche. La scelta del Governo Federale di Germania conferma che il ripristino dell’obbligatorietà delle tariffe professionali per la remunerazione delle prestazioni degli ingegneri e degli architetti può e deve essere percorsa anche in Italia.

La lettura del tariffario tedesco fornisce, inoltre, ulteriori elementi di riflessione in vista di una possibile revisione della tariffa italiana.
Tra le scelte di fondo del nuovo tariffario tedesco si evidenziano:
- l’applicazione del regime tariffario obbligatorio ad una fascia di opere di dimensione medio-piccola. Tutte le tabelle riportate nell’Ordinanza tedesca, infatti, giungono un importo massimo di opere di poco superiore a 25 milioni di euro. Per alcune prestazioni particolari (in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) i parametri tariffari si basano invece sulla superficie dell’area oggetto di prestazione oppure su indicatori sintetici che considerano anche la popolazione residente. Al di sopra dei valori massimi riportati nelle tabelle, i compensi tornano ad essere liberamente contrattabili con il Committente;
- il riferimento per il calcolo degli onorari all’importo dei lavori, alla tipologia dei lavori ed al grado di difficoltà degli stessi. L’importo dei lavori è calcolato ovvero concordato preventivamente con il Committente. In tale modo è possibile definire gli onorari per le prestazioni professionali sin dalle prime fasi operative dell’opera. I costi concordati devono essere, in ogni caso, congrui e verificabili;
- l’introduzione di un range di variazione tra un valore minimo ed un valore massimo per gli onorari definiti dalle tabelle; all’interno di tale range è ammessa la libera contrattazione dei compensi con il Committente;
- la natura “prestazionale” dei corrispettivi definiti dalle tabelle. Per ogni specifica prestazione associata al regime tariffario obbligatorio, è inserita (negli allegati) una approfondita descrizione delle attività che ciascuna di esse implica. Il Committente ha, così, a disposizione uno strumento per verificare il puntuale adempimento delle attività e delle mansioni che connotano una prestazione di “qualità” da parte del professionista;
- la liberalizzazione dei compensi per le prestazioni di consulenza attinenti la valutazione di impatto ambientale, fisica-tecnica e termofisica, acustica, geotecnica e topografia. Per queste consulenze l’Allegato 1 riporta una puntuale descrizione delle singole prestazioni nonché tabelle per la determinazione degli onorari che non hanno, però, valore vincolante;
- l’introduzione di un meccanismo di “bonus/malus”. Nel caso che soluzioni tecniche, economiche o di compatibilità con l’ambiente proposte dal professionista determinino una “notevole” riduzione dei costi senza pregiudizio per il livello qualitativo della prestazione fissato contrattualmente, si potrà concordare per iscritto una maggiorazione dell’onorario fino ad un massimo del 20% di quanto originariamente pattuito. In caso, viceversa, di superamento dei costi di realizzazione dell’opera potrà essere concordata con il Committente, per iscritto, una riduzione dell’onorario, con importo massimo pari al 5% dell’onorario originariamente convenuto.

Di fronte ad un mercato dei servizi di ingegneria devastato dai ribassi “lunari”, il ripristino dell’inderogabilità dei minimi tariffari (mai abbandonata da un paese non certo secondario come la Germania) quale strumento di regolazione del sacrosanto meccanismo concorrenziale, merita di essere almeno preso in considerazione, soprattutto perché del tutto compatibile con il diritto europeo.

L’attualità delle tariffe professionali per le prestazioni di ingegneria. I contenuti del nuovo Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure – HOAI a cura del Centro Studi Cni (pdf, 0,58 Mb)

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3 commenti per "L’attualità delle tariffe professionali per le prestazioni di ingegneria", lascia anche il tuo

  1. GIOVANNI BERZOLLA \"INGEGNERE\" CLASSE 1936 il 30/03/2010 18:42 E' ORA CHE INGEGNERI E ARCHITETTI SCENDANO IN PIAZZA!
  2. PIETRO il 12/11/2011 13:12 DA NOI HANNO ABBROGATO LE TARIFFE E LE COMPETENZE (SOCIETA' "MINESTRONE"); IN GERMANIA LE TARIFFE CI SONO ANCORA. NON E' QUESTA UNA FORMA VIGLIACCA DI CONCORRENZA SLEALE? FACCIAMOCI PROMOTORI DI UNA PETIZIONE EUROPEA PER ABOLIRE ANCHE LE TARIFFE IN GERMANIA. I TASSISTI ROMANI SONO STATI ACCONTENTATI DA ALEMANNO CON UN AUMENTO DELLE TARIFFE E CON ADEGUAMENTO ISTAT ANNUALE; PER NOI, QUANDO LE TARIFFE SI APPLICAVANO, ERANO FERME AL 2001 (LAVORI PUBBLICI) E AL 1987 ( LAVORI PRIVATI), E NESSUNO HA MAI INTRODOTTO "L'ADEGUAMENTO ISTAT"; (ERANO MINIMI MA SI APPLICAVANO COME MASSIMI, SPESSO RIDOTTI DI ALMENO IL 20%). PER I TASSISTI, POI, C'E' SEMPRE UNA FONTE DI RISERVA: LA LORO LICENZA VALE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO, E IN PENSIONE CI POSSONO ANDARE QUANDO VOGLIONO. SE NOI CHIUDIAMO LE NOSTRE BARACCHE, LA BOTTA LA PRENDIAMO TUTTA, SENZA NESSUN "AMMORTIZZATORE". SI PARLA DI GOVERNO MONTI, DINI, AMATO... ALFANO, FINI, CASINI... NESSUNO RIESCE AD ELABORARE NORME ITALIANE DA ADOTTARE ANCHE NELLA NOSTRA EUROPA; E INTANTO IN GERMANIA LA PROFESSIONE VIENE ANCORA RICONOSCIUTA, MENTRE SOLO DA DA NOI "VALGONO LE NORME EUROPEE". "MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI". PIETRO
  3. walter il 09/03/2012 16:16 Non sono del settore, ma anche se comprendo superficialmente il problema, il mio parere è che l'HOAI tedesco sia un metodo corretto e presumo che i tedeschi lo sappiano anche applicare correttamente, alla tedesca per capirci.Credo che esso contribuisca a rendere trasparente il lavoro, garantisca la sicurezza, la imposizione fiscale e i risultati; non da ultimo assicuri anche la retribuzione del praticante...... in italia queste sono cose che stanno ancora sulla luna e non solo per colpa del governo.
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