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Rischio sismico, varianti sostanziali e non sostanziali

Rischio sismico, varianti sostanziali e non sostanziali

Qualche giorno fa, ed esattamente il 1° febbraio 2010, la Giunta regionale dell’Emilia Romagna si è espressa circa il controverso argomento delle varianti sostanziali e non sostanziali.
La delibera n. 121 risponde alla richiesta della legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2008 Norme per la riduzione del rischio sismico di assumere appositi atti di indirizzo, volti ad assicurare l’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale.

Gli articoli 18 e 19 della l.r. n. 31 del 2002 disciplinano le modifiche apportate in corso d’opera, distinguendo tra quelle che comportano modifiche progettuali rilevanti come, per esempio, il mutamento delle destinazioni d’uso che comporta una variazione del carico urbanistico, gli scostamenti superiori al 10% della superficie coperta, dell’altezza dei fabbricati, della sagoma, delle distanze tra fabbricati e dei confini, ecc. ovvero “modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche della struttura” e quelle che producano modifiche progettuali minori.

Per il primo caso, è possibile realizzare le lavorazioni solo dopo l’inizio dei lavori alla presentazione di una denuncia di inizio attività o alla richiesta e rilascio di un permesso di costruire, mentre per le varianti minori, la presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) può anche essere effettuata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni ma, comunque, prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.

Pertanto, le modifiche in corso d’opera al progetto esecutivo riguardante le strutture comportano una diversa disciplina edilizia a seconda che rivestano o meno carattere sostanziale.
L’appartenenza ad qualunque delle due categorie di variante sostanziale o non sostanziale comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.
Le disposizioni della delibera n. 121 si applicano alle varianti relative sia agli interventi di nuova costruzione che agli interventi sulle costruzioni esistenti.
Entrando nello specifico, sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.

Qui di seguito si riporta un estratto della delibera nel quale sono indicati i casi nei quali le varianti devono essere considerate sostanziali:

I) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per:
- impiego di materiali strutturali di diversa natura;
- scelta di una diversa tipologia costruttiva.
II) Modifiche all’organismo strutturale per:
- sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
- creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- variazioni della tipologia delle fondazioni;
- modifiche nella distribuzione in pianta e in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);



- modifiche nelle dimensioni e negli schemi di calcolo delle strutture principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
- modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura;
- creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e delle caratteristiche degli elementi non strutturali, dotati di rigidezza e capacità resistente.
III) Modifiche delle classi d’uso delle costruzioni o variazioni dei carichi globali superiori ad  un’aliquota del 5% in fondazione.

Invece sono da considerarsi varianti non sostanziali per gli effetti indotti dalle azioni sismiche sulle costruzioni, quelle relative a:

B.1. variazioni locali, la cui necessità sia stata verificata in corso d’opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari);
B.2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;

nonché, limitatamente alle nuove costruzioni, quelle elencate nei seguenti ulteriori punti:

B.3. variazioni inferiori al 5% di:
- altezza dell’intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al10%),
- distanze di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali,
- dimensioni della sezione trasversale degli elementi strutturali;
B.4. variazioni dei carichi globali (G1-pesi propri + G2-carichi permanenti portati + Qcarichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 5% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
B.5. interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
B.6. riposizionamento della costruzione nell’area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

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