L’odissea del progettista: D.I.A. o A.U.
Per autorizzare un gruppo elettrogeno a servizio continuo, per produzione di energia elettrica da immettere in rete, avente le seguenti caratteristiche: potenza elettrica 420 kWe, potenza termica inferiore a 1 MWt, alimentato a biomassa (olio vegetale), occorre scontrarsi con alcuni muri e salti nel vuoto normativo.
A livello nazionale le norme chiamate in causa sono:
- il d.lgs. 387/2003 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte quinta – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la legge 99/2009 e s.m.i. - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Il d.lgs. 387/2003 nella tabella A dell'art. 12 fissa delle soglie di potenze elettriche al di sopra delle quali gli impianti a fonte rinnovabile (qualsiasi essa sia) devono seguire quale iter autorizzativo quello del procedimento unico, così come descritto dallo stesso decreto.
Per le biomasse la soglia è pari a 200 kWe, ovvero al di sopra di tale soglia il procedimento è di competenza della regione (o delle provincie delegate con apposita legge regionale).
Tuttavia il comma 14 lettera a) dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. dice che non sono sottoposti ad autorizzazione regionale (per le emissioni) gli impianti di combustione, compresi gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MWt, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006.
Si viene così a creare un vuoto per quegli impianti a biomassa di potenza elettrica > 200 kWe, ma di potenza termica < 1 MWt, che non richiedono autorizzazioni di altre amministrazioni oltre a quella comunale di inizio attività (ad esempio non necessitano di studi particolari quali valutazione di incidenza ambientale, inquadramento archeologico, paesaggistico, ecc..
Il “viaggio” si complica
A complicare il quadro la legge 99/2009 all'art. 27 comma 20 cita: “[...] L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Andando quindi a leggere il d.lgs. 20/2007 all'art. 2, comma1, lettera d): unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.
Risulta pertanto chiaro (per così dire) che l'unica cosa che resta da fare e quella di iniziare a contattare le singole amministrazioni, di turno competenti, per verificare il da farsi.
Riporto qui due esempi: il Veneto e l'Emilia Romagna.
Veneto
In Veneto, la Regione con sua d.g.r.v. 2204/2008 ha cercato di chiarire le competenze amministrative per quegli impianti di potenza elettrica > 200 kWe, ma di potenza termica < 1 MWt, che non necessitano di studi particolari, individuando quale iter autorizzativo la semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) da presentare ai comuni.
Ma nel successivo 2009, con le delibere di maggio, d.g.r.v. 1192 e 1391, le cose si sono complicate nuovamente, passando la competenza alla Direzione regionale agroambiente e Servizi per l'agricoltura (procedura attualmente in vigore, con una serie di elaborati riportati nell'allegato B della d.g.r. 1391, che non differiscono molto da quelli richiesti per il classico iter autorizzativo del d.lgs. 387/2003).
Tuttavia è di questi giorni un incontro regionale in cui è stato discusso tale argomento. Sembra quindi che la valutazione di tali progetti tornerà ai Comuni (salvo che non siano richiesti pareri di altre amministrazioni).
Emilia Romagna
In Regione Emilia Romagna, la l.r. 26/2004 ha demandato le competenze alle province. Quindi di volta in volta occorrerà interfacciarsi con l'amministrazione competente.
La normativa in vigore resta essere il d.lgs. 387/2003 che prevede l'iter di Autorizzazione Unica per impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica superiore ai 200 kWe. Tuttavia, laddove la potenza termica non sia superiore ad 1 Mwt, la regione non deve rilasciare alcuna autorizzazione alle emissioni.
Quindi, richiamando quanto stabilito dalla legge 99/2009, se si opera in regime di cogenerazione e se la potenza termica e' inferiore a 1 MWt, non intervenendo il parere della regione alle emissioni, si procede in D.I.A.
Al momento della spedizione al comune, ove si andrà ad installare il gruppo elettrogeno, occorrerà fare un cappello normativo introduttivo, che spieghi la sua competenza sulla base della normativa vigente.
Ci si raccomanda solo di effettuare una descrizione dettagliata del combustibile utilizzato, in quanto la Regione Emilia Romagna si sta sensibilizzando sull'origine delle biomasse, ammettendo, ad esempio, come oli solo quelli ottenuti con spremitura meccanica e non con l'ausilio di solventi.
… E il progettista si tramuta in burocrate
Che la normativa italiana sia complicata è un dato di fatto. Che siano in vigore contemporaneamente leggi che si contraddicono o che lasciano dei vuoti è all'ordine del giorno.
E i progettisti pian piano diventano burocrati, sommersi da testi legislativi e ricevute di ritorno di raccomandate inviate agli enti di turno per sapere che iter seguire. Anche questo sta diventando una consuetudine.
Articolo dell’Ing. Roberta Lazzari
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