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Delega di funzioni e obbligo di vigilanza

Delega di funzioni e obbligo di vigilanza

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, che assume la veste di delegato, non esime il datore di lavoro dal rispetto degli obblighi di vigilanza posti a suo carico dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La responsabilità penale sussiste a carico del datore di lavoro anche in presenza di tale nomina, poiché egli è comunque tenuto a vigilare in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori.

Questa è dunque la posizione dei giudici della Suprema Corte di Cassazione che tornano a pronunciarsi sull’annoso problema delle deleghe in campo di sicurezza e sull’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 81/2008, infatti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha il compito di individuare i fattori di rischio e di elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. La vigilanza sull’applicazione delle misure disposte da parte dei lavoratori permane in capo al datore di lavoro, che la normativa definisce garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza di tale obbligo, l’evento lesivo viene direttamente imputato a questi.

La massima della sentenza
in tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, l’effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Tale precipuo obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Il relativo atto di delega deve essere espresso in equivoco e certo”. Sentenza Cass. Pen., 28 aprile 2009, n. 27819

Garanzia e vigilanza sono un obbligo per il datore di lavoro
Come noto, il datore di lavoro ha un obbligo di garanzia per la tutela dell’incolumità dei lavoratori e talora della stessa incolumità pubblica. Il complesso degli obblighi di garanzia è espressamente formulato nel codice penale (ad esempio agli artt. 437 e 451) e altri nella legislazione speciale. Il presupposto di tali obblighi di garanzia è costituito dalla circostanza che la fonte di pericolo – nella fattispecie consistente nello svolgimento di un’attività – non può essere neutralizzata dai soggetti che ne risultano minacciati, poiché essi sono privi del potere di incidere sull’organizzazione dell’attività medesima.



Con questa sentenza i Giudici di legittimità si sono espressi circa la delega di funzioni e l’obbligo di garanzia e di vigilanza del datore di lavoro.

È stato ribadita la posizione di garanzia in capo al datore di lavoro il quale è tenuto ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme in materia di sicurezza e a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nonché portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione. Egli, infine, deve fare in modo che tali norme di sicurezza siano osservate dai singoli lavoratori e che siano impiegati i mezzi di protezione messi a loro disposizione. La Suprema Corte ha specificato che tale specifico obbligo del datore di lavoro può essere trasferito ad altri che a seguito dell’atto di delega subentrano nella posizione di garanzia propria del datore di lavoro. Tuttavia, l’atto di delega con il quale si attua il trasferimento degli obblighi di garanzia deve risultare inequivocabilmente e certamente; l’atto deve essere espresso. Il datore di lavoro, inoltre, ha un vero e proprio obbligo di eleggere persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento e che abbia accettato lo specifico incarico.
Di rilevante importanza la specificazione attuata dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il datore di lavoro, fra gli altri, ha l’obbligo di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega coerentemente con le prescrizioni di legge. In conclusione, secondo la Suprema Corte, è da escludersi che la delega possa essere implicita o inespressa e non si può presumere che essa sussista solo sulla base della ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa stessa.

di Chiara Benamati e Giorgio Prandelli, Studio Legale Pasqualini Salsa

Il presente articolo è tratto dalla rubrica SicurAmbiente del n. 1/2010 della rivista Progetto Sicurezza

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