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Doppio binario tariffario per gli ingegneri

Doppio binario tariffario per gli ingegneri

I corrispettivi dovuti dai clienti devono essere calcolati sulla base delle tariffe approvate per legge, ma le stesse cambiano a seconda che il committente sia privato o pubblico. Ma vediamo più nello specifico come funziona il sistema tariffario delle professioni tecniche.

Nel caso in cui il cliente che si è rivolto al professionista sia un privato, il sistema tariffario di riferimento è quello di cui alla legge n. 143 del 2 marzo 1949 e successive modifiche, la c.d. Tariffa professionale, che è comune anche agli architetti. Allo stato attuale i compensi degli ingegneri nel caso di incarichi privati risultano inferiori a quelli in vigore per i rapporti con la committenza pubblica, regolati invece dal decreto ministeriale del 4 aprile 2001.

Il decreto Bersani
All’indomani dell’entrata in vigore del c.d. decreto Bersani nel luglio del 2006 si è discusso a lungo nel mondo delle professioni sull’effettiva portata della normativa de qua, giungendo in qualche caso persino a ritenere che il ministro dell’esecutivo Prodi avesse inteso abrogare il tradizionale sistema tariffario. In realtà, le prestazioni professionali rese dagli ingegneri, alla pari di quelle rese dagli architetti, dagli avvocati, dai notai, ecc., restano regolate dal codice civile, che ha sempre previsto come fonte principale della determinazione della misura del compenso l’accordo tra le parti.
Solo in mancanza di detto accordo scattano come criterio ausiliario i minimi e i massimi previsti dal sistema tariffario.
La novità contenuta nel decreto Bersani è stata semmai quella di abolire il principio normativo dell’obbligatorietà dei minimi tariffari, lasciando le parti libere di contrattare la misura del compenso anche in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalla Tariffa.

Gli incarichi provenienti dai privati
La ricordata legge n. 143/1949 e successive modifiche distingue gli onorari del professionista tecnico sulla base delle differenti modalità della loro determinazione:
- onorari a percentuale, da calcolarsi in una quota dell’importo delle opere che costituiscono l’oggetto dell’incarico;
- onorari a quantità, da calcolarsi in base all’estensione e alla quantità del lavoro compiuto;
- onorari a vacazione, da valutarsi in base al tempo impiegato dal professionista per l’adempimento della prestazione (applicabile però soltanto nei casi previsti dalla medesima legge n. 143/1949);
- onorari a discrezione, che è possibile utilizzare per le prestazioni di consulenza o nei casi in cui non ci si può avvalere degli anzidetti criteri né ricorrere a valutazioni per analogia.



Alla legge del 1949 sono quindi allegate numerose tabelle nelle quali vengono definiti gli onorari a percentuale per classi e categorie di opere (Tabella A), le aliquote percentuali previste per una serie di prestazioni professionali (Tabelle B e C), i coefficienti di adeguamento (Tabella D), gli onorari per la misura e la contabilità dei lavori (Tabella E), gli onorari per le perizie estimative (Tabella F), la percentuale di maggiorazione per l’adeguamento degli onorari relativi alle predette perizie estimative (Tabella G).

Gli incarichi pubblici
Gli onorari previsti per gli ingegneri dal decreto ministeriale del 4 aprile 2001, oggetto di una lunga controversia sulla sua legittimità, accertata infine con sentenza n. 8250/2004 del Consiglio di Stato, riguardano le seguenti prestazioni professionali rese su incarico di una persona giuridica di diritto pubblico:
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione lavori;
- realizzazione di programmi per la sicurezza nei cantieri, per gli studi di impatto ambientale, per i piani di esproprio;
- prestazioni di supporto tecnicoamministrativo.

Anche in questo settore sono previste apposite tabelle, allegate al decreto ministeriale del 2001 e che vanno ad aggiungersi a quelle contenute nella legge n. 143/1949 e successive modificazioni (Tabelle A, B, B1, B2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6). Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi ai compensi a percentuale determinati a seguito dell’applicazione delle predette tabelle deve essere riconosciuto in modo forfettario mediante l’applicazione di percentuali al valore dei lavori svolti. Nell’ipotesi di affidamento parziale delle fasi di progettazione e delle attività di direzione dei lavori non è poi dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe.

Di Gianfranco Di Rago, Studio Legale Di Rago

Il presente articolo è tratto dal numero 10/2009 della rivista Ingegneri, Maggioli Editore

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