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Le diverse forme di svolgimento dell’attività dell’ingegnere

Le diverse forme di svolgimento dell’attività dell’ingegnere

Lavoro dipendente o attività in proprio. Non sono più soltanto queste due le forme nelle quali l’ingegnere può svolgere il proprio lavoro. L’ordinamento giuridico e professionale è infatti evoluto nel tempo, giungendo a consentire ai professionisti tecnici differenti modalità per l’esercizio associato della propria attività.

Da una parte, infatti, accanto al lavoro dipendente, tradizionalmente inteso come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato alle dipendenze (ossia sotto la direzione) di un privato (persona fisica, ditta individuale o società) o di un ente pubblico (si pensi, ad esempio, agli uffici tecnici degli enti locali), si sono sviluppate forme variegate di collaborazione (si pensi soprattutto alle c.d. collaborazioni a progetto) tra datore di lavoro e ingegnere (che, proprio per distinguersi dal lavoro dipendente, non dovrebbero possedere le caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo: direzione e controllo del datore di lavoro, utilizzo di mezzi di produzione aziendali, orario di lavoro, ecc.).
Generalmente nei casi di lavoro dipendente, mentre è necessario aver conseguito la laurea in ingegneria, non sempre risulta indispensabile l’abilitazione allo svolgimento della professione e l’iscrizione all’Albo - in quest’ultimo caso, tuttavia, dovrà parlarsi più propriamente di collaborazioni coordinate e continuative, piuttosto che di collaborazione a progetto. L’abilitazione allo svolgimento della professione e l’iscrizione all’Albo degli ingegneri sono invece requisiti indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale in forma individuale. Lo svolgimento di detta attività, al pari delle altre professioni, è regolata dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile che tratta, appunto, delle professioni intellettuali. Sulla disciplina dell’attività professionale intervengono poi le norme deontologiche specifiche di ogni settore e che vengono adottate dai rispettivi Consigli dell’Ordine.

Occorre segnalare come la mancata iscrizione all’Albo, secondo quanto previsto dall’art. 2231 c.c., comporti l’impossibilità per il soggetto che abbia svolto “attività di ingegnere” di agire in giudizio per ottenere il pagamento del compenso da parte del proprio cliente. Detto in altri termini, l’ordinamento giuridico non offre tutela all’ingegnere che senza essere iscritto all’Albo svolga attività in forma individuale nei confronti dei terzi (da questo punto vista risulta assimilabile alla mancata iscrizione all’Albo anche la successiva cancellazione dal medesimo).

Tuttavia l’esercizio in forma individuale non è più l’unico modo per svolgere l’attività professionale di ingegnere. Infatti, una volta superato progressivamente il divieto di costituzione di società tra professionisti di cui all’art. 2 della legge n. 1815 del 1939, oggi la professione può essere svolta in maniera associata in più di un modo. Ferma la vigenza della citata legge n. 1815/1939, era ammesso l’esercizio della professione in forma associata, anche per l’attività di progettazione, purché tutti gli associati fossero in possesso dei relativi titoli abilitanti e nei rapporti con i terzi venisse utilizzata la denominazione “studio tecnico”, seguita da nome e dal titolo professionale dei vari associati. La prassi, tuttavia, seguita nel tempo dalla giurisprudenza, aveva man mano dato ingresso nell’ordinamento italiano a forme contrattuali connotate dallo svolgimento di prestazioni che in gran parte rientravano nell’attività riservata agli ingegneri professionisti (c.d. contratto di engineering).



A un certo punto anche il legislatore ha dovuto prendere atto di ciò che accadeva normalmente sul mercato, nel quale era diventato sempre più frequente la presenza di società che erogavano servizi di engineering. È stata proprio la legge sui lavori pubblici (la c.d. Merloni del 1994 e successive modifiche) a rendere pienamente legittima l’attività delle società di ingegneria, inizialmente ai soli fini della progettazione esterna di lavori pubblici (e questo fino al 1998). Quindi le successive modifiche avvenute nella normativa degli appalti di opere pubbliche hanno creato la distinzione tra società di professionisti (delle quali devono essere soci esclusivamente professionisti iscritti all’Albo) e società di ingegneria (le quali possono occuparsi soltanto di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale).
Per queste ultime resta ferma la necessità di disporre di uno o più direttori tecnici con titolo professionale di ingegnere o architetto o laureato in discipline tecniche, con l’ulteriore obbligo normativo che l’incarico sia svolto da un professionista tecnico iscritto nel relativo Albo. Infine occorre sottolineare come, a partire dalla c.d. Merloni ter di cui alla legge n. 415/1998, siano ammessi nel nostro ordinamento anche raggruppamenti temporanei fra società di ingegneria e fra queste ultime e singoli professionisti ai fini della partecipazione agli appalti pubblici (con la c.d. Merloni quater, di cui alla legge n. 166/2002 anche sotto forma di consorzi stabili di progettazione.

Articolo di Gianfranco Di Rago, Studio legale Di Rago

Il presente articolo è tratto dal numero 8-9/2009 della rivista Ingegneri, Maggioli Editore

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