Esposizione e protezione dal rischio amianto
“Va ribadito e affermato che nella materia riguardante l’amianto, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. Consegue, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgano con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto”.
Questa, in estrema sintesi, uno degli aspetti più significativi della recente sentenza della Corte di Cassazione penale (Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2009 n.10527), che è tornata ad occuparsi del tema dell’esposizione e della protezione dei lavoratori dal rischio amianto.
Il fatto
La fattispecie ha riguardato il legale rappresentante di una società per il reato di cui all’art. 5 lettera b), c), d), e) e g) del d.lgs. n. 277/1991 in materia di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (disposizioni ora contenute negli artt. 257, 258 e 259 del d.lgs. n. 81/2008) per aver fatto svolgere ai propri dipendenti una attività lavorativa in tre capannoni forniti di copertura in cemento amianto e adibiti a ricovero di macchinari e/o attrezzi agricoli oltre che a ricovero di animali di allevamento.
Più in particolare, all’imputato era stato contestata l’omissione delle seguenti attività:
1)informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto;
2)consentire ai dipendenti di verificare, mediante i loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza sul lavoro;
3)fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio specifico ai quali erano esposti;
4)di provvedere ad un adeguato addestramento dei dipendenti circa l'uso dei mezzi individuali di protezione;
5)pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa.
La difesa
L’imputato adduceva a propria giustificazione la circostanza che nei capannoni non venisse svolta alcuna attività lavorativa, e pertanto non dovesse applicarsi la normativa di cui al d.lgs. 277/1991.
Le conclusioni
La Cassazione ha precisato che va disatteso “l'assunto difensivo principale secondo cui - trattandosi di capannoni ove non si svolgeva attività di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto - non si applicava la normativa di cui al d.lgs. n. 277 del 1991 nella parte attinente alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro” sostenendo “che nella materia de qua, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto”.
Con questo importante assunto, è stato specificato che, nell’ambito delle norme emanate a tutela dei lavoratori contro la esposizione alla polvere di amianto, le medesime si applicano per qualunque attività lavorativa “che si svolga con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto”, e pertanto non solo per quelle attività che ne prevedano l’utilizzazione, la trasformazione o lo smaltimento.
Articolo di Alessandro Zuco
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