Opere cimiteriali, tutta la progettazione all'ingegnere
La progettazione di opere cimiteriali spetta in via esclusiva ai soli ingegneri.
È quanto emerge dalla risposta degli esperti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri al quesito posto dall’Ordine di Vicenza in merito alla assegnazione, da parte di un comune, di un incarico professionale per l’aggiornamento di un piano cimiteriale a una associazione temporanea di professionisti con a capo un architetto.
A supporto del parere, emesso il luglio scorso, il CNI cita l’importante sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, del 22 maggio 2000 n. 2938. In tale sentenza, il giudice, partendo dalla esclusiva competenza relativa alle opere infrastrutturali da parte degli ingegneri (opere viarie, idrauliche e igienico-sanitarie) afferma che nel genus delle opere igienico-sanitarie si debbano considerare anche quelle cimiteriali. Questa affermazione, si legge nel parere del CNI, si fonda sulle “convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore”.
Il parere risponde inoltre a due ulteriori quesiti.
Il primo riguardante la competenza esclusiva o concorrente degli ingegneri e architetti sui piani regolatori cimiteriali e piani cimiteriali, il secondo sul raggruppamento temporaneo di professionisti.
Per quanto riguarda il primo quesito, il CNI ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 54 del d.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), la materia dei piani cimiteriali consiste nella redazione di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti. Tale documento deve essere aggiornato ogni cinque anni o quando si verifichino modifiche della situazione pre-esistente (ampliamenti, creazioni, soppressioni e modifiche).
Sempre citando la sentenza 2938/2000, questa attività si configura non come progettazione ma come “semplice rilievo geometrico”. Poiché il r.d. 2537/1925 (Regolamento delle professioni di architetto e ingegnere) riserva espressamente a ogni singola categoria professionale i rilievi geometrici relativi alle opere di rispettiva competenza, il CNI ritiene che anche la materia dei piani cimiteriali viene a rientrare nell’ambito di competenza esclusiva degli ingegneri.
Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia su chi debba presentarsi come capogruppo all’interno di un raggruppamento temporaneo di professionisti, il CNI ritiene che vada risolto ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti): “Nel caso di forniture e/o di servizi, per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di concorrenti il cui mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie, per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione…”
Poiché il caso esaminato è senz’altro da intendersi come “verticale”, il capogruppo non potrà che essere un ingegnere (mandatario) che eseguirà le attività di sua competenza specifica ed esclusiva: studio tecnico della località, art. 55-56 d.P.R. 285/1990, relazione tecnico-sanitaria di accompagnamento dei progetti, ecc.
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1 commenti per "Opere cimiteriali, tutta la progettazione all'ingegnere", lascia anche il tuo
Sono un ex dipendente del Comune di Sondrio per 15 anni responsabile dei Servizi Cimiteriali.
Dall’inizio dell’anno sono in quiescenza e vorrei sottoporre alla Vostra attenzione come grazie ad un sistema innovativo e brevettato da me, (riconosciuto e approvato dalla Regione Lombardia) il Comune di Sondrio abbia risolto l’annoso problema della messa a norma delle tombe prive di vestibolo (con un risparmio di milioni di €) così come stabilito dall’ art. 76 D.P.R. 10 sett. 1990 ed art 16 del reg. Regionale della Lombardia ed art. 2 comma 15 reg. Regionale Emilia Romagna.
Se interessato a collaborare o ricevere ulteriori informazioni La invito a visitare il sito internet www.resolveritalia.it .
Fiducioso di aver fatto cosa gradita colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Ezio Pinalli