MTBE, quale limite in falda?
Continuiamo l’analisi delle caratteristiche e delle problematiche connesse al metil-t-butil etere (metil-terziar-butil etere, MTBE) con la seconda parte dello studio a cura dell’ingegner Lazzari. In particolare l’articolo si concentra sul limite di falda.
L’Istituto superiore di sanità (Iss) in data 12 settembre 2006 ha emesso un nuovo parere (n. 0043699/I.A.12) in merito ai limiti per il MTBE, nel quale si sottolinea che con il nuovo testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006) viene introdotto il criterio della valutazione del rischio sito specifica ai fini dell’individuazione della concentrazione soglia di rischio (CSR) per suoli e acque. Tuttavia si sottolinea la necessità di definire un valore discriminante ovvero una concentrazione soglia di contaminazione (CSC). A tal proposito si richiama la nota dello stesso Iss n. 57058/I.A.12 del 06 febbraio 2001, che prevede come CSC per le acque sotterranee il valore definito dal d.P.R. 236/1988 relativo alle acque destinate al consumo umano per il parametro “Idrocarburi totali” e cioè 10 µg/l.
L’avvocato Franco Giampietro, autore dell’articolo Bonifica dei siti: Nuovo parere dell’Iss sul valore limite del MTBE dopo l’entrata in vigore del testo unico ambientale (del 22 gennaio 2007 apparso su Giuristi Ambientali) pone l’attenzione su come l’Iss sostenga che l’originaria assimilazione del MTBE agli idrocarburi totali non va tenuta ferma in quanto tale composto non è definibile come idrocarburo, ma appartenente alla famiglia degli eteri, né può essere definita come sostanza dotata di elevata tossicità. Di conseguenza l’ingresso nel testo unico del nuovo parametro Idrocarburi Totali espressi come n-esano, con la relativa CSC di 350 µg/l, non può essere assunto come valore limite anche per il MTBE in considerazione dell’assimilazione fatta a suo tempo dall’Iss, in quanto errata.
L’Iss ritiene pertanto che il valore di riferimento proposto nel 2001 non viene modificato dalle recenti novità normative, salvo poi recepire un range tra 20 e 40 µg/l di MTBE nelle acque potabili proposto dall’U.S.E.P.A. (Agenzia di Protezione Ambientale Statunitense), come limite oltre al quale si potrebbero avere effetti avversi sulla salute umana. Si conclude quindi che il limite di 10 µg/l non è insuperabile.
Contattato recentemente, l’Iss ha confermato che in merito a sostanze non normate, come l’MTBE, non vi sono novità sui limiti da rispettare nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Tuttavia è suggerita la consultazione del sito dell’Iss alla sezione Banca Dati Bonifiche. Selezionando il parametro di interesse non riportato nel testo unico si visualizzano i limiti elaborati dall’Iss, supportati dai relativi pareri scaricabili in formato .pdf.
Per quanto riguarda il MTBE il parere del riferimento bibliografico per la definizione dei limiti è il n. 57058/I.A.12 del 6 febbraio 2001.
Nel gennaio 2008 il testo è stato integrato dal d.lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, …” ponendo una serie di condizioni sulla base delle quali impostare i calcoli dell’analisi di rischio.
Una delle variazioni più significative è l’imposizione del rispetto delle CSC al punto di conformità (POC) per le acque sotterranee, posto a valle idrogeologica e a confine del sito.
L’imposizione del rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC implica che non fuoriescano dal sito acque potenzialmente contaminate, che vadano a intaccare la risorsa idrica sotterranea esterna al sito stesso, che potrebbe essere utilizzata a scopo idropotabile e/o irriguo.
Ancor più urgente appare pertanto l’individuazione di un valore che attesti in maniera univoca quale concentrazione può definirsi potenzialmente contaminante per la matrice falda.
Si ricordano alcune sentenze in cui i T.A.R. hanno dato ragione alle parti che si opponevano all’imposizione del limite restrittivo di 10 µg/l:
T.A.R. Umbria sentenza n. 695 del 12 novembre 2004: “Stante l’assenza …omissis… di un effettivo utilizzo dei corpi idrici interessati alla bonifica, il Collegio ritiene che il mero richiamo (“in via cautelativa”) del principio di precauzione, …omissis…, non sia sufficiente a giustificare l’imposizione di un limite di un ordine di grandezza così restrittivo. Sotto tale profilo, dunque, il provvedimento appare illegittimo”.
T.A.R. Veneto sentenza n. 381/2006 ribadisce la carenza di potere da parte delle regioni ai fini di stabilire valori limite per le sostanze non previste nella normativa vigente a livello nazionale, riconoscendo inoltre esplicitamente l’applicabilità al MTBE, quale composto assimilabile agli idrocarburi, del limite di 350 µg/l.
T.A.R. Piemonte sentenza n. 1297 del 17 marzo 2007 sancisce l’incostituzionalità dell’introduzione di limiti non previsti dal quadro normativo nazionale in relazione al parametro MTBE (“la rilevata lacuna normativa non può essere colmata attraverso un’attività di integrazione analogica operata da organo consultivi quali l’Istituto Superiore di Sanità, o anche dalla stessa amministrazione competente all’approvazione del progetto”).
T.A.R. Veneto sentenza n. 2114 del 2 luglio 2007 riporta espressamente l’indicazione: “i pareri di riferimento fissati all’esito del procedimento di approvazione previsto dal legislatore delegato non possono essere modificati né in sede di conferenze di servizi, né da pareri dell’Istituto Superiore di Sanità”.
Si resta in attesa dell’individuazione di una CSC per il parametro MTBE per le matrici falda e suolo.
Leggi l'articolo correlato:
MTBE, additivo verde?
Articolo dell'ing. Roberta Lazzari
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