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Progettazione reti idriche, spetta all'ingegnere

Progettazione reti idriche, spetta all'ingegnere

L’affidamento dell’incarico progettuale per la realizzazione di opere della rete di distribuzione idrica del comune può essere affidato indifferentemente a un ingegnere o a un architetto?
Si tratta di opere per le quali può sussistere una sostanziale equivalenza fra le due categorie professionali?

Si tratta di un quesito tutt’altro che irrilevante, soprattutto sotto l’aspetto pratico della corretta gestione della gara con la quale individuare il professionista da incaricare, per evitare successivi annullamenti della procedura da parte del giudice amministrativo. La soluzione del quesito è facilmente individuabile attraverso una corretta interpretazione delle fonti normative in materia e una breve analisi della giurisprudenza di merito.

La normativa


Il capo IV del Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 2537/1925 disciplina l'oggetto e i limiti delle competenze spettanti alle due figure professionali.
In particolare, l’art. 51 dispone che: “Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.
Fondamentale, nel dettato normativo appena riportato, è la locuzione costruzioni di ogni specie, espressione nella quale si possono far rientrare, per esempio:
- le costruzioni stradali,
- le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione),
- gli impianti elettrici,
- le opere idrauliche,
- le opere di edilizia civile.

Il successivo art. 52 del medesimo regio decreto precisa, al comma 1, che: “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”.
Tuttavia, al comma 2, precisa che: “Le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

Infine, l’art. 54, ultimo comma, dispone un allargamento della competenza degli architetti, ma solo per i professionisti che abbiano conseguito il diploma di architetto civile. Infatti, la norma precisa che le attività di cui all’art. 51, ossia quelle riservate agli ingegneri, possono essere effettuate anche dagli architetti civili, “ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche”.
Dall’analisi delle fonti normative in materia, appare evidente che non vi è, nel nostro ordinamento, una assoluta parificazione fra le figure professionali dell’architetto e dell’ingegnere e fra le competenze proprie di una figura e dell’altra.

Volendo semplificare, possiamo individuare tre aree di intervento tecnico:
1) quelle riservate esclusivamente all’ingegnere; si pensi alle applicazioni industriali e della fisica, nonché ai lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche;
2) quelle riservate esclusivamente all’architetto; si pensi alle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti;
3) quelle comuni, nelle quali ciascuno dei professionisti può operare in modo parificato; si pensi alle opere di edilizia civile, nonché ai rilievi geometrici e alle operazioni di estimo a esse relative, oppure alla parte tecnica relativa alle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti.
Dall’analisi della normativa si evince chiaramente che la realizzazione di tutto ciò che riguarda le opere idriche è di competenza esclusiva della figura professionale dell’ingegnere.

La giurisprudenza
La giurisprudenza ha confermato in modo pacifico tale riserva a favore degli ingegneri: come ricordato anche recentemente nella sentenza n. 354/2008 del T.A.R. Calabria, “è infatti pacifico che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri”.
Perciò, “l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica comunale non può essere riconducibili all'alveo della progettazione di "opere di edilizia civile", ma piuttosto rientra nell'ambito delle opere di ingegneria idraulica, che, ai sensi degli artt. 51 e 54 del precitato r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata come testualmente esclusa dalla competenza degli architetti. In definitiva è, quindi, da escludere che l’incarico in questione possa essere conferito ad architetti, rientrando nella competenza esclusiva degli ingegneri, come espressamente attribuita ex lege”.
Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2938/2000, affermò che: “Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, che riservano alla competenza comune di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit.) che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus”.

Articolo di Mario Petrulli

Fonte: www.ediliziaurbanistica.it

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