Codice dell'Ambiente: tutto da buttare?
Per i giudici il d.lgs 152/2006 è stato approvato senza la firma del Presidente della Repubblica e l'ok del Consiglio di Stato.
Una recente ordinanza del T.A.R. Piemonte (ord. n. 79 del 3 settembre scorso) ha stabilito che il Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006) è incostituzionale perchè approvato senza richiedere preventivamente alla firma dell'allora Presidente della Repubblica, Ciampi, il parere del Consiglio di Stato e perchè l'art. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico intergrato)sarebbe stato formulato in violazione ad uno dei criteri direttivi della legge delega che prevede l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Secondo i giudici l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato trascende e supera il livello formale, di legge ordinaria, della fonte che lo ha istituito, dovendo a detto obbligo attribuirsi il valore di un principio e criterio direttivo a cui deve necessariamente conformarsi l'esercizio della potestà normativa delegata al Governo.
Il T.A.R. piemontese ha inoltre ricordato che l'art.1 della legge delega n. 308/2004 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (...).
Il Legislatore delegante ha dunque inteso imprimere al decreto delegato recante coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale, la natura di Testo Unico.
I giudici hanno poi dimostrato anche l'incostituzionalità dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006 che urterebbe frontalmente con uno dei criteri direttivi di cui alla legge delega n. 308/2004, il cui art. 1, comma 8 stabiliva che i decreti delegati di riordino della legislazione in materia di ambiente dovessero informarsi ai criteri direttivi dettagliati al comma 8 dell'art. 1, tra i quali alla lett. c) consta quello della "invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica".
Il principio di gratuità della concessione in uso delle infrastrutture idriche con la connessa incisione della finanza pubblica comunale mette in evidenza, oltre che una violazione del principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, anche una violazione dell'art. 2 del d.lgs. 152/2006 stesso che al comma 3 prevede che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Il decremento economico derivante dall'impossibilità per i comuni di stabilire un canone nelle convenzioni di concessione in uso delle infrastrutture idriche comporta inp arte una riduzione della possibilità di autofinanziamento che quei proventi comunque assicurano, inducendo corrispondentemente i comuni a ricorrere ad aiuti statali o all'indebitamento per colmare quella lacuna finanziaria attraverso mutui più o meno onerosi o il ricorso al debito pubblico.
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