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Bonus 55% anche per edifici decadenti

Bonus 55% anche per edifici decadenti

Il beneficio è ammesso anche per gli immobili dichiarati inagibili dotati di un impianto termico esistente
Dunque è possibile fruire della detrazione del 55% relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, anche qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici, fermo restando l’esistenza di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.


Così ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.215/E del 12 agosto scorso.
Riprendendo la circolare ministeriale n.36/E del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate ribadisce che l’immobile oggetto dell`intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente.

Essendo questa la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori, la nozione di "edificio esistente" è stata chiarita dalla c.m. 36/E/2007.
Fermo restando che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti a ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), l’edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell`ICI, ove dovuta.

L’applicazione del beneficio non viene meno anche se l`edificio sia classificato nella categoria F2 come “unità collabente” (cioè in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente.
Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente e iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come “edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”.




Per ciascun intervento oggetto dell’agevolazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato, altresì che, al fine di poter fruire della detrazione d`imposta, gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente. Sempre a proposito del bonus del 55%, ricordiamo che la legge 99/2009, e in particolare l’articolo 31, ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (così come per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità immobiliari), tra gli adempimenti cui è tenuto il contribuente, non è più necessaria l’acquisizione dell’attestato di qualificazione energetica (leggi articolo).

Per verificare se l’edificio è dotato o meno di un impianto termico, l’Agenzia delle entrate specifica che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell`Allegato A, al punto 14, del d.lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

In conclusione, la detrazione del 55% dalla imposte sui redditi viene riconosciuta anche nel caso in cui il fabbricato, oggetto dell`intervento di riqualificazione energetica, è classificato come unità collabente a seguito di un evento sismico, fermo restando la presenza, all`interno del fabbricato oggetto dell`intervento, di un sistema di riscaldamento, avente la qualifica di “impianto termico”.

Fonte Ance

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