Un libro verde per l'edilizia verde
Stime recenti della Commissione, che considerano gli obiettivi nazionali fissati nel quadro della ‘strategia Europa 2020’, prevedono che, al traguardo del 2020, l’UE realizzerà solamente la metà dell’obiettivo del 20%.
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno quindi esortato la Commissione all’adozione di una nuova e ambiziosa strategia in materia di efficienza energetica affinché siano intraprese azioni risolute per sfruttare l’elevato potenziale del parco immobiliare esistente ritenuto, dal piano 2011 per l’efficienza energetica, il settore con le maggiori potenzialità.
Quello immobiliare, infatti, è un comparto fondamentale per il conseguimento dell’obiettivo della riduzione dell’80-95% delle emissioni di gas serra, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050.
Il parere del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) sul tema riguarda la proposta di rifusione, in un unico testo legislativo integrato sull’efficienza energetica, delle già vigenti direttive europee in materia di cogenerazione (2004/8/CE) e servizi energetici (2006/32/CE).
La proposta ha inoltre l’obiettivo di stabilire un quadro comune per la promozione dell’efficienza energetica nell’UE al fine di assicurare, entro il 2020, il raggiungimento del risparmio del 20% di energia primaria.
Gli edifici pubblici rappresentano soltanto il 12% del parco immobiliare dell’UE: il CESE ritiene che gli obblighi previsti all’art. 4 obbligo annuale di ristrutturazione del 3% della superficie calpestabile degli immobili di proprietà di enti pubblici degli Stati membri con riferimento a una superficie totale superiore a 250 m2 dovranno essere applicabili anche agli immobili occupati dalle istituzioni europee.
Precisa inoltre che la soglia minima di 250 m2 probabilmente condurrà, nella pratica, a esentare dai vincoli di ristrutturazione le agenzie immobiliari sociali in ragione delle superfici abitabili, spesso più ridotte, degli alloggi sociali.
Il CESE riconosce che, negli ultimi anni, nonostante numerose e ambiziose iniziative, legislative e non, relative agli edifici verdi e ai prodotti da costruzione verdi, non si è pervenuti alla realizzazione di un progetto globale in materia di edilizia verde, determinando un’assenza di coordinamento delle azioni e uno spreco di risorse.
Sarebbe utile, quindi, che la Commissione europea pubblicasse un Libro verde sull’edilizia verde, che comprenda iniziative in materia di costruzioni e relativi materiali. Il CESE si sofferma sul paragrafo 1 dell’art. 8 condizioni da rispettare in caso di installazione di contatori intelligenti.
Reputa i requisiti esplicitati non sufficienti e chiede che ogni Stato membro effettui, nel proprio specifico contesto normativo, un esame preliminare approfondito riguardo a costi e benefici connessi all’utilizzo dei contatori.
L’esame dovrebbe considerare: fattibilità tecnica dell’installazione, efficienza per gli investitori in termini di costi (comprese spese di manutenzione, gestione e sostituzione), rischi connessi, rispetto dei principi di universalità e accessibilità dell’energia per il consumatore e protezione dei dati personali.
Per l’elettricità, questo esame è integrato nella valutazione economica di cui al punto 2 dell’allegato 1 della direttiva 2009/72/CE del 13/07/2009. In conclusione, l’art. 1 Oggetto e ambito di applicazione dovrebbe escludere gli edifici di interesse storico, constatate le difficoltà pratiche ed estetiche dovute all’installazione di contatori intelligenti.
Gli Stati Membri dovrebbero, tuttavia, essere liberi di valutare caso per caso se un particolare edificio storico (e classificato d’interesse storico) necessiti di tale esenzione e se occorra applicare una serie di soluzioni maggiormente flessibili. Il CESE raccomanda di adottare, come già fatto nella direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, un allegato relativo alla formazione finalizzato alla certificazione o alla qualificazione dei prestatori di servizi oggetto della direttiva in esame.
In merito all’obbligo di stabilire un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento (art.10, paragrafo 1), esso dovrebbe includere aspetti legati alla concorrenza, in modo da agire sui problemi che possono porre i monopoli nel settore del teleriscaldamento.
Articolo di Giovanni Murano (tratto da CTI Informa, febbraio 2012)
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