La progettazione antisismica. Teoria e pratica nella realtà professionale
La legge italiana inizia a trattare di antisismica cento anni fa, dopo i terremoti che rasero al suolo Reggio Calabria e Messina. Oggi, tra proroghe, deroghe e imprecisioni siamo ancora in attesa di un’applicazione definitiva delle norme antisismiche. Presentiamo un’esaustiva “storia della norma in tema di progettazione antisismica”: una storia ancora lungi dall’essere conclusa.
La normativa antisismica in Italia nasce nel 1909 con il regio decreto n. 193, in seguito al terremoto di Reggio Calabria e Messina, responsabile di 80.000 vittime e 600 miliardi di lire di danni. Il decreto prevedeva una classificazione del territorio nazionale sulla base del rischio sismico e l’introduzione di norme tecniche obbligatorie per le riparazioni, le costruzioni degli edifici pubblici e privati, unitamente alla definizione di un elenco di comuni sottoposti all’osservanza di dette norme. I successivi terremoti disastrosi verificatisi all’inizio del secolo scorso hanno imposto la necessità di emanare una serie di decreti per definire e aggiornare una mappa sismica del territorio nazionale e per regolamentare l’attività di progettazione degli edifici: il decreto n. 1526 del 1916 introduce la quantificazione delle forze sismiche e la loro distribuzione lungo l’altezza dell’edificio (azioni statiche dovute al peso proprio e la azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio); il regio decreto n. 431 del 1927 introduce due categorie sismiche, la I e la II, a differente pericolosità; il regio decreto n. 640 del 1935 descrive specifiche direttive tecniche e l’obbligo per i comuni di approntare propri regolamenti edilizi rispondenti alla limitazione delle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade, al permesso di innalzamento delle altezze massime in funzione delle tecnologie costruttive, al dimensionamento delle strutture in cemento armato, alla variazione dell’entità delle forze sismiche globali (coefficiente di riduzione dei sovraccarichi); infine il regio decreto n. 2125 del 1937 ha fissato le norme del buon costruire anche per i comuni non classificati lasciando inalterate le norme per i comuni classificati introdotte dal regio decreto del 1935.
L’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato e metalliche, nonché il rinforzo delle strutture esistenti attraverso queste tecniche costruttive, viene disciplinato a partire dal 1971 con la legge n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.
La legge 1086 si applica a tutte le opere di ingegneria civile ed edile (edifici per abitazione, industriali, ponti, cavalcavia, sottovia, gallerie, passerelle, dighe e altre opere di ritenuta, opere di fondazione) ed esclude le opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, navale e aeronautica, oltre a opere edili minori (elementi costruttivi in cemento armato che assolvono limitata importanza nel contesto statico, come per esempio scale di collegamento interno), opere impiantistiche e opere costruite per conto dello Stato, nel caso in cui l’ente avesse un proprio ingegnere nell’organico dell’Ufficio tecnico.
Il progetto strutturale, da depositare presso l’amministrazione competente per avviare la procedura di approvazione (Ufficio del Cemento Armato), deve contenere lo schema strutturale globale (distribuzione di pilastri e travi, orditure dei solai), i particolari esecutivi (disposizione e sagomatura dei ferri e carpenterie), le prescrizioni esecutive (tempi di disarmo, modalità di getto, modalità di prelievo dei campioni da inviare ai laboratori di prova), le indicazioni sui materiali, gli elementi strutturali prefabbricati e una relazione di calcolo, vale a dire una “relazione illustrativa dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali”. In fase di esecuzione, le opere sono soggette a un collaudo tecnico/amministrativo, con prove di carico, esecuzione e verbalizzazione, e a un collaudo strutturale da parte di ingegnere o architetto “che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera”. L’inosservanza della legge 1086 prevede la contestazione di reato penale, punibile con ammenda o arresto nei casi più gravi. La legge non fa alcun riferimento all’incolumità delle persone ma valuta unicamente l’importanza, modesta o significativa, della struttura da realizzarsi nell’ambito della statica generale dell’intero fabbricato.
La successiva legge n. 64 del 2 febbraio 1974 “Provvedimenti per la costruzione con particolare prescrizioni per le zone sismiche” prevede che l’Ufficio del Cemento Armato autorizzi l’inizio dei lavori, quindi non è più sufficiente il semplice deposito della documentazione progettuale. L’intenzione di eseguire una costruzione in una zona dichiarata sismica (a eccezione di quelle con bassa sismicità), sulla base della legge del 1915 sul rischio sismico, secondo cui erano pericolose le zone dove si erano verificati terremoti, viene eseguita mediante lettera raccomandata con A/R o con messo comunale al sindaco e all’Ufficio del Cemento Armato competenti, indicando i professionisti coinvolti, l’esecutore e la natura della costruzione ed allegando gli elaborati di progetto e una relazione sulle fondazioni. Gli enti dello Stato, che non ricadevano sotto la giurisdizione della legge 1086/1971, ricadono invece nella giurisdizione della legge n. 64 del 2 febbraio 1974.
Luisa Bravo, ingegnere, PhD Università di Bologna
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Sul numero 4 della e-zine:
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di Stefano Brusaporci
- La progettazione antisismica. Teoria e pratica nella realtà professionale
di Luisa Bravo
- Geometrie in movimento. Modelli numerici e simulazione dinamica dell’effetto sismico sugli edifici
di Simone Garagnani
- Consapevolezza urbanistica del rischio sismico
di Luca Gullì
- Processo tipologico e sicurezza sismica. La pianificazione della prevenzione
di Giovanni Mochi
- I principali terremoti in Italia nel XX secolo con scosse sismiche superiori al quinto grado della scala Richter
di Ferdinando Zanzottera
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1 commenti per "La progettazione antisismica. Teoria e pratica nella realtà professionale", lascia anche il tuo
L'incapacità di trovare un accordo sulla valutazione di rischio (anche non sismico) nelle costruzioni (può avvenire solo per confronto, ossia in modo relativo) è increrdibile.
E' anche incredibile l'incapacità di valutare strutture miste, che sono tante.
Nessuno crede che le ristrutturazioni riducano sostanzialmente il rischio.
Nessuno ricorda che a cedere per prime sono sempre le strutture verticali.
La rigidezza delle strutture verticali deve essere aumentata drasticamente.
Infine tutti devono sapere che contro i terremoti non esistono certezze, come in tutte le opere dell'uomo. Ma nessuno lo dice: tutti vogliono strutture SICURE al 100%. Non esiste proprio. Montanari