Rinnovabili, i Terzi esclusi dal procedimento autorizzatorio
La normativa procedurale/generale in tema di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (cd. FER), rappresentata, come noto, principalmente dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, prevede un procedimento ispirato a principi di semplificazione e accelerazione, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessari, tramite il modulo della conferenza di servizi (si veda, tra le ultime, Cons. Stato, sez. VI, n. 1020/2010).
Questo sistema autorizzatorio, previsto dalla normativa sulle rinnovabili, si rifà direttamente (per espresso rinvio che la citata disposizione fa alle “modalità” stabilite dalla legge l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, segnatamente agli artt. 14 e ss., specifici sulla conferenza di servizi.
Rispetto alla disciplina prevista dalla l. n. 241/1990 cit., l’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 ha previsto l'ulteriore obbligo di dare pubblico avviso dell'indizione di una conferenza di servizi, al fine di consentire a qualunque soggetto l'opportunità di intervenire e presentare osservazioni.
Ed è così che i privati possono partecipare ai lavori di una conferenza. Sebbene la presenza dei privati deve intendersi limitata ad un apporto di tipo esclusivamente collaborativo (non decisorio, quindi), in linea di massima sono ammessi tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione di un progetto.
Ciononostante, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 4454/11), in materia di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale ad un impianto alimentato da FER, ha considerato “da escludersi che le società proprietarie dei terreni interessati da servitù di elettrodotto, in quanto non destinatarie dell’atto finale, siano titolari di diritti partecipativi al procedimento di rilascio di autorizzazione unica”.
A cura di Paolo Costantino e Primiano De Maria (tratto da L’Ufficio Tecnico 1-2/2012)
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