Riparto delle competenze progettuali. A chi spetta la direzione lavori delle opere viarie?
Il sempre scottante tema del riparto delle competenze professionali tra ingegneri e architetti si arricchisce di un nuovo capitolo, scritto, questa volta, dai giudici amministrativi del tribunale regionale dell’Emilia Romagna (sezione di Parma). La recente sentenza del T.A.R. (n. 389 del 9 novembre 2011) aveva come oggetto del contendere la designazione di un architetto, da parte del Comune di Fidenza, quale direttore dei lavori per le opere di adeguamento di una strada provinciale, comprendente la rettifica del tracciato e il suo ampliamento. Architetto, giova peraltro ricordare, che rivestiva anche la carica di dirigente del settore U.T.C. Assetto del territorio del comune.
Contro tale decisione si è appellato l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, che ha chiesto al T.A.R. di dichiarare illegittima la determinazione dirigenziale che stabiliva la nomina. Tale iniziativa ha reso possibile un’ulteriore analisi e interpretazione delle norme che regolano il complesso tema delle competenze professionali tra figure tecniche.
I giudici amministrativi hanno peraltro accettato i motivi di doglianza degli ingegneri, scrivendo nella sentenza che: “gli articoli 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 129/1992 (di attuazione, tra l’altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali”.
A giustificare la nomina dell’architetto, il Comune di Fidenza obiettava che, per la direzione dei lavori delle opere stradali, varrebbe una diversa regola rispetto a quella valida per la progettazione, in quanto ormai la sede della disciplina della direzione dei lavori si trova nel “Codice dei contratti pubblici”, citando proprio l’art. 130 del Codice come prova di quanto fatto.
Atteso che l’art. 130 del d.lgs. 163/2006 manifesta solo una opzione per quanto concerne la direzione dei lavori, da svolgersi preferibilmente all’interno della stazione appaltante, ma non è norma che riguarda il riparto di competenze tra diverse figure professionali, la sentenza ha precisato la suddivisione dei campi di azione tra le professioni rimane regolato dal r.d. n. 2537/1925.
Inoltre, l’art. 148 del d.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione del d.lgs. 163/2011), sancisce che il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte e in conformità del progetto; sembra pertanto logico che se la progettazione dei lavori è rimessa, secondo l’ordine delle competenze professionali di cui si è detto, alla categoria degli ingegneri anche la direzione dei lavori deve essere affidata per quelle opere alla stessa categoria”;
Infine, altro contenuto estremamente interessante della sentenza è la precisazione che la distinzione delle competenze tra architetti e ingegneri, disciplinata da una norma regolamentare (r.d. n. 2357/1925), non può essere modificabile da regolamenti successivi dei singoli enti locali, e ciò per due ordini di motivi:
- in primo luogo, in ragione della circostanza per cui il citato R.D., pur non essendo una norma di rango legislativo primario, è fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali;
- in secondo luogo, in quanto il riparto delle competenze tra le due figure professionali ivi fissato è stato cristallizzato, come detto, dal d.lgs. 129/1992, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri per quanto concerne la progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile.
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