Elaborati tecnici e imposta di bollo
La recentissima risoluzione n. 139/E del 29 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate merita una breve segnalazione perché chiarisce la corretta applicazione dell’imposta di bollo alle relazioni a strutture ultimate e alle certificazioni e ai documenti tecnici allegati.
Due sono le norme di riferimento:
- il comma 6 dell’art. 65 del Testo Unico dell’Edilizia (1), secondo cui “a strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 …”;
- l’art. 2 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (2) , che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 14,62 euro per ogni foglio per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti …”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private contenenti dichiarazioni unilaterali, esse sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio; inoltre, tale imposta deve essere corrisposta sia per la copia che resta agli atti dell’Ufficio del Genio Civile, sia in relazione alla copia destinata ad essere restituita all’istante, munita dell’attestazione di avvenuto deposito.
Meno onerosa l’imposizione per quanto riguarda gli atti e documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate, trattandosi di documentazione rientrante nel disposto dell’art. 28 della stessa tariffa recante l’indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso (3) : tale disposizione prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori …”.
Tuttavia, il comma 80 (4) dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296), modificando l’art. 3 del d.P.R. n. 642/1972, ha elevato tale somma ad 1 euro per ogni foglio o esemplare.
Ricordiamo, infine, che alla medesima imposta di bollo di 1 euro a foglio o esemplare in caso d’uso (e non sin dall’origine), sono soggetti gli elaborati tecnici allegati o costituenti parte integrante del permesso di costruire (5).
di Antonella Mafrica e Mario Petrulli
Note
(1) d.P.R. n. 380/2001.
(2) Recante la Disciplina sull’imposta di bollo.
(3) Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 642/1972 si verifica il caso d’uso “… quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
(4)Il cui testo riportiamo per comodità di lettura:
“L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50”.
(5) Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74/E del 23 marzo 2009.
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