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Professione: le competenze di architetti e ingegneri

Professione: le competenze di architetti e ingegneri

Secondo l'Autorità dei lavori pubblici le attività di calcolo delle strutture spettano solo agli ingegneri
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta recentemente in merito alle competenze di ingegneri e architetti.


Con il parere n. 60 del 7 maggio scorso ha risposto a un’istanza di parere per la soluzione delle controversie in merito ad concorso di idee per la progettazione di un polo scolastico con riconversione funzionale di alcune strutture esistenti nel Comune di Monte di Procida.
Nel parere l’Autorità premette che è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537.

In particolare viene riservato alla competenza comune di architetti e ingegneri le opere di edilizia civile, mentre si attribuisce alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie, gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali.

Viene affidata ai soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali.




Per altro viene ricordato che nella sentenza n. 9 del 21 gennaio 2005, il Consiglio di giustizia amministrativo ha precisato che “la competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al r.d. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie”.

Ma l’Autorità, citando la sentenza della Cassazione civile sez. II del 27 luglio 2006, n. 17028, precisa, tra l’altro, che le attività di calcolo delle strutture rientrino nelle competenze professionali degli ingegneri e non possono essere espletate anche dagli architetti, fatta salva l’ipotesi che si tratti di un professionista laureato all’esito della speciale corso di laurea in architettura/ingegneria ed abilitato anche all’esercizio della professione di ingegnere.
E precisa che in particolare, relativamente al calcolo delle strutture di opere similari a quelle oggetto dell’incarico (non solo in cemento armato ma anche antisismiche) la giurisprudenza ha più volte rilevato che è riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. (Cass. civ., Sez. II, sentenza 26 luglio 2006, n. 17028).

Nella citata sentenza n. 17028 l’esatta frase è però la seguente “invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottono strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, ex art. 1 agli ingegneri ed architetti iscritti nell’albo”.

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