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Capocantiere e delega per la sicurezza

Capocantiere e delega per la sicurezza

Il capocantiere per il suo ruolo, dipendente dalla costante presenza sul luogo di lavoro, è istituzionalmente preposto al controllo dell’osservanza delle misure di sicurezza indipendentemente da una formale delega per la sicurezza. Questa, in estrema sintesi, è la conclusione a cui sono giunti i giudici della Corte di Cassazione penale in una sentenza del 20 marzo scorso (Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 2009 n.12673).

Con questa sentenza la Suprema Corte si occupa di definire una linea per l’individuazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle figure operanti in un cantiere alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 secondo il quale deve individuarsi, all’interno di ciascuna azienda, un organigramma della sicurezza al fine di garantire una corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di graduare i livelli di responsabilità.

Il caso
Nel caso concreto, in un cantiere edile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio nel quale operavano una ditta appaltatrice, una ditta subappaltatrice e un prestatore d’opera autonomo in forza di un contratto di noleggio a caldo stipulato con la ditta subappaltatrice, interveniva un infortunio mortale di un muratore dipendente dell’impresa subappaltatrice durante le manovre di un escavatore a opera del prestatore d’opera autonomo. In primo grado venivano condannati il capo cantiere della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell’edificio e il manovratore dell’escavatore perché ritenuti responsabili, cooperando tra di loro, ciascuno con il ruolo sopra indicato nei lavori di ristrutturazione dell’edificio suddetto, della morte del lavoratore il quale, mentre era intento ad aiutare le manovre dell’escavatorista che stava procedendo alla messa a piombo della benna per la realizzazione di un muro di contenimento, a filo facciata del fabbricato esistente, veniva investito da un massello di granito del peso di circa 85 kg., che si staccava dal terzo piano del fabbricato, a causa dell’urto con il braccio o con la fune metallica dell’escavatore, subendo lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano la morte.

Le responsabilità



In particolare, all’escavatorista veniva contestato di non aver manovrato correttamente il braccio lavoratore dell’escavatore, urtando la mensola di granito e facendola staccare dalla parete e precipitare sull’infortunato, mentre al capocantiere veniva addebitata la colpa di non aver, nella sua qualità, adottato dei dispositivi di sicurezza contro la caduta di corpi dall’alto, quali ad esempio una rete di protezione lungo la parete della facciata, o un sistema di ancoraggio delle mensole o in ogni modo un sistema di segregazione dell’area sottostante, atto ad impedire che qualsiasi parte dell’edificio potesse colpire le persone al suolo, considerato che il braccio dell’escavatore per realizzare i lavori di consolidamento doveva lavorare a filo della facciata del fabbricato e tenuto conto, altresì, che il pericolo di caduta era particolarmente intenso per la presenza delle mensole di granito che, sporgendo di circa 85 cm, ostacolavano concretamente la movimentazione del braccio dell’escavatore stesso. Ciò sulla base della violazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 164 del 1956, alla cui osservanza tutti gli imputati erano tenuti in forza dell’art. 7 comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 626/1994, in quanto il rischio di caduta era un rischio comune a tutti i lavoratori delle imprese occupate nei lavori di ristrutturazione.
La Corte d’Appello confermava le condanne, argomentando per il capocantiere che egli non avesse organizzato il lavoro in modo tale da impedire che operai stazionassero nella zona di rischio di caduta di materiale e non avesse vigilato sul rispetto dell’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed al manovratore, al quale competevano pure, in qualità di subappaltatore, compiti di garanzia in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche, di aver eseguito, nel condurre la macchina operatrice, una manovra errata e di avere quindi provocata la caduta della lastra che ha colpito la vittima dell’incidente. La Suprema Corte ha poi rigettato i ricorsi proposti argomentando che “in tema di infortuni sul lavoro, proprio a tutela dell’incolumità dei lavoratori l’ordinamento giuridico prevede la figura del capo-cantiere al fine di vegliare sull’esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinché gli stessi vengano eseguiti in conformità dell’organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza”.

La Corte ha poi fatto un’importante precisazione sul ruolo del capocantiere, statuendo che “il capocantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, quindi, dell’osservanza anche delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla formale delega in materia di sicurezza sul lavoro. È infatti il capocantiere che, per il suo ruolo dipendente dalla materiale presenza sul luogo di lavoro, verifica le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e, quindi, l’osservanza delle norme antinfortunistiche”.

Articolo di Alessandro Zuco

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