Cadute dall'alto: "C'era una volta il 1955"
Volendo ripercorrere la storia italiana della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della prevenzione delle cadute dall’alto dovremo iniziare dal d.P.R. 547/1955: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. No, non abbiamo sbagliato, la lotta per la prevenzione degli infortuni è partita ben cinquantadue anni or sono e non si è mai più arrestata.
L’anno successivo, il 1956, il d.P.R. 164/1956, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, all’art.10 recita: “Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, … e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto …, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore”.
È questo articolo che decreta la nascita del sistema di ancoraggio flessibile a cavo, la linea vita, le cui caratteristiche verranno definite compiutamente dalla UNI EN 795 del 1998. Nel frattempo il d.lgs. 626/1994 all’articolo 5 introduce le responsabilità e obblighi dei lavoratori: “… ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni … I lavoratori:
– utilizzano correttamente … attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza …
– utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
– non rimuovono o modificano, senza autorizzazione (scritta), i dispositivi di sicurezza …”.
Dal 1994 a oggi il quadro normativo è più che chiaro. La volontà del legislatore è cristallina: l’incidente sul lavoro può essere tecnicamente evitato e quindi deve essere evitato.
Come ingegnere considero le norme qui riportate come le pietre miliari della prevenzione delle cadute dall’alto. Il giurista non potrebbe omettere di citare la UNI 8088 del 1980 relativa a “Lavori inerenti le coperture dei fabbricati – Criteri di sicurezza” e il d.lgs. 494/1996 relativo alla sicurezza nei cantieri. Per assistere ad un vero e proprio giro di boa nella ricerca di livelli di sicurezza sempre più elevati ed efficaci, dobbiamo aspettare al 2001. Con il trasferito di alcune competenze alle regioni, la sicurezza viene infatti affrontata con un taglio più incline a considerare gli aspetti della salute del lavoratore. Tra tutte le competenze trasferite alle regioni, la più significativa per noi, sarà la competenza sulla Sanità. Infatti nel 2003 la Asldi Bergamo con decreto Dirigenziale determina ed approva le “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” che dal 15 luglio 2003 saranno applicate, secondo l’art.3.2.11 “alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura”.
Solo pochi mesi dopo, nel gennaio 2004, la Giunta regionale lombarda emana la circolare n. 4 in materia di sanità al cui oggetto si legge: “Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le Asl e la Polizia locale”.
A distanza di un anno, nel gennaio del 2005, sarà la Regione Toscana a emanare “Le Norme per il governo del territorio – l.r. n.1 del 3 gennaio 2005.
L’art. 82 chiarisce gli ambiti di applicazione ed al comma 14, 15 e 16 si specifica l’ambito di applicazione riguarda: “… le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza ... La mancata previsione delle misure di cui al comma 14 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì` l’utile decorso … della denuncia di inizio dell’attività”. Il Decreto Del Presidente Della Giunta regionale Toscana n.62/R del 23 novembre 2005 rende applicabile la legge grazie al “Regolamento di attuazione dell’articolo 82 …”.
Consigliamo a tutti coloro che si occupano di sicurezza sulle coperture di leggere il regolamento di attuazione. Per la sua chiarezza e sinteticità è di grande ispirazione per altre regioni ed enti locali. Si dice inoltre che il modello Toscano potrebbe essere adottato ad esempio nazionale. Vediamo per quale motivo questo regolamento è così interessante tanto da essere utilizzato da altri enti locali. Bastano solo due articoli -art.5 e art.6- per rendersi conto che l’efficacia per la prevenzione delle cadute dall’alto si basa sull’identificazione di tre figure cardine:
- il professionista abilitato (l’ingegnere) che redige la relazione di calcolo per le linea vita;
- il produttore della linea vita che rilascia la certificazione del prodotto secondo la EN795;
- l’installatore che rilascia il certificato di corretta installazione.
Quarta figura cardine, come sempre, l’utilizzatore finale che ha la responsabilità e l’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza. Sgombriamo il campo da equivoci e diciamo nuovamente che dovrà essere il professionista a dover redigere “l’elaborato tecnico della copertura … già in fase di progettazione …”; che sarà il produttore a dover garantire che la linea vita sia stata progettata, prodotta e testata secondo i requisiti previsti dalla UNI-EN795; ed in fine, che sarà, l’installatore che dovrà garantire la corretta installazione della linea vita conformemente al progetto e conformemente alle prescrizioni del produttore. Sempre come ingegnere non posso far altro che ringraziare gli estensori di questi articoli perché ora è chiarissimo “chi deve fare che cosa, come, quando e perché”.
Grazie a questa sintetica e doverosa carrellata sul quadro normativo di riferimento abbiamo percorso in pochi minuti ben cinquant’anni della storia della prevenzione delle cadute dall’alto che iniziò nel 1955. Forti di questo bagaglio tecnico-legislativo possiamo avvicinarci alla linea vita con maggiore consapevolezza. Dal punto di vista tecnico la linea vita è un “dispositivo di ancoraggio che utilizza linee di ancoraggio flessibili orizzontali (un cavo d’acciaio o altro materiale)”.
Sinteticamente la linea vita è identificata come ancoraggio EN795 C. La norma europea armonizzata non prescrive quali materiali utilizzare, viceversa prevede un set specifico di test ai quali tutti i produttori devono far riferimento.
Articolo dell’Ing. Paolo Rastelli,
responsabile vendite Söll Sud Europa
Fonte: Ingegneri n.1-2/2009
Ti potrebbe interessare anche
- Costi della sicurezza da indicare da contratto negli appalti d'impresa
- Costruzioni in legno e sicurezza antincendio
- Abilitazione degli operatori all'uso di attrezzature di lavoro. Approvato l'Accordo Stato-Regioni
- Prevenzione incendi. Le FAQ dei Vigili del fuoco aggiornate al DPR 151/2011
- Delega di funzioni. Dall'ANCE le indicazioni per la formalizzazione
- Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri edili. Le linee di indirizzo di Regione Lombardia
Categorie di articoli
Articoli correlati dal Network dei Professionisti Tecnici
-
28/09/2011 su www.impresedili.it
Lavori in quota. Sistemi di fissaggio per dispositivi anticaduta. Le proposte Isopansafe -
09/09/2010 su www.impresedili.it
Sicurezza nella manutenzione: cadute in piano e manutenzione coperture -
15/09/2009 su www.impresedili.it
“Trova l’errore”: un filmato per insegnare agli operatori il corretto utilizzo delle piattaforme aeree -
06/04/2009 su www.impresedili.it
Movimentazione in quota - carichi sospesi -
16/12/2008 su www.geometri.cc
Cantieri: da gennaio 16 ore di formazione
Su Facebook Diventa Fan
- antisismica
- bandi
- calcestruzzo
- cantiere
- cni
- competenze
- conto energia
- cultura
- efficienza energetica
- ente locale
- fonti rinnovabili
- fotovoltaico
- impianti
- incentivi
- infrastrutture
- ingegneri
- innovazione
- inquinamento
- materiali
- norma tecnica
- normativa
- ntc
- professione
- progettazione
- risanamento
- sismica
- sostenibilita
- territorio
- titoli abilitativi
- università
Aziende Cerca
-
CDM DOLMEN e omnia IS srl
Scheda Top
-
CSPFea
-
Keysecurepc spa
-
Penetron Italia srl
Scheda Top
-
Pircher spa
-
Tecnologia e Sicurezza
-
La Nuova Imu 2012
-
VARIANTI IN CORSO D'OPERA NELLA ESECUZIONE DEL LAVORI PUBBLICI
-
CONTROLLI E VERIFICHE DELLE STRUTTURE DI CALCESTRUZZO ARMATO IN FASE DI ESECUZIONE
-
RESTAURO STRUTTURALE DELLE MURATURE
-
NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
-
ISOLATORI SISMICI
-
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI
-
MANUALE DEL CERTIFICATORE ENERGETICO
-
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA PUBBLICA - NUOVA EDIZIONE -
-
LA NUOVA MEDIAZIONE NELLE LITI CONDOMINIALI

















2 commenti per "Cadute dall'alto: "C'era una volta il 1955"", lascia anche il tuo
nella Vs carrellata discorsiva, richiamando gli artt. 5 e 6 del DPGR n. 62/2005, avete, di fatto ed a torto, identificato la figura del coordinatore per la sicureza in fase di progettazione con il il professionista abilitato (l’ingegnere), non vedendo menzionata tale figura tra quelle da Voi elencate.
E' di profonda importanza rilevare che la predetta Legge Regionale, visti anche i fac-simili degli elaborati delle coperture adottati in suo adempimento da parte dei Comuni toscani, senza lasciare spazio a diverse interpretazioni, ritiene requisito indispensabile per il coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione, che in fase di esecuzione, l'inscrizione ad albo professionale, obbligo che non era menzionato nel DLGS 494/1996 e tanto meno lo è nel DLGS n. 81/2008.
Anche se magari sospinta da buoni propositi, la Regione Toscana dimentica spesso e volentieri che l'Italia è una e che quell'Italia fa parte di un contesto più ampio che si chiama Comunità Europea.
Senza tanti giri di parole, con la menzionata Legge Regionale si è voluto porre un vincolo allo svolgimento del ruolo di coordinatore sicurezza cantieri, limitandone all'atto pratico lo svolgimento ad ingegneri ed architetti inscritti ad albo professionale, dimenticando che vi sono anche altri soggetti che in forza di Legge possono esservi abilitati e ne hanno il diritto, pur senza inscrizione ad alcun albo.
In effetti, dovreste spiegarmi, salvo rare eccezioni, come può fare un perito elettrotecnico od un laureato in scienze forestali a redigere una relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura ed altro.
A mio avviso, nel rispetto di chi già aveva acquisito qualifica di coordinatore per la sicurezza cantieri, indipendentemente dal tipo di laurea od inscizione ad albi, sarebbe stato più corretto che l'art. 5 della nota Legge Regionale, all'art. 5, comma 1, recitasse:
"L'elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimenti provvede sempre il progettisat dell'intervento, confrontandosi con il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ove presente.
Procedendo come sopra descritto, si sarebbe evitato che i non ingegneri ed i non architetti, abilitati al coordinamento sicurezza cantieri secondo Legge di Stato, si dovessero rivolgere al tanto blasonato il professionista abilitato (l’ingegnere), con aumento di costi per il committente o con possibilità di non ricevere tale incarico in quanto non competitivo con la parcella preventivata.
Ma la Toscana è forse, per eccellenza una "nazione di illuminati" e per "la comune fratellanza" va bene così.
Un Pagano eccelso: dr. Paini Marco